Art. 109.
                        Documento informatico
    1. Il documento informatico da chiunque formato, la registrazione
su  supporto  informatico e la trasmissione con strumenti telematici,
sono  validi  e  rilevanti  a tutti gli effetti di legge, se conformi
alle disposizioni del presente capo.
    2.  Le  regole  tecniche  per  la formazione, la trasmissione, la
conservazione,  la  duplicazione,  la  riproduzione e la validazione,
anche  temporale, dei documenti informatici sono definite con decreto
del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Esse sono adeguate alle
esigenze  dettate  dall'evoluzione  delle  conoscenze  scientifiche e
tecnologiche, con cadenza almeno biennale.
    3.  Con  il  medesimo  decreto di cui al comma 2 sono definite le
misure   tecniche,  organizzative  e  gestionali  volte  a  garantire
l'integrita',  la disponibilita' e la riservatezza delle informazioni
contenute   nel   documento   informatico   anche   con   riferimento
all'eventuale  uso di chiavi biometriche di cui all'Art. 118, lettera
e).
    4.  Restano ferme le disposizioni sulla tutela della riservatezza
dei dati personali.
    5.  Gli  atti  formati  con  strumenti  informatici,  i  dati e i
documenti  informatici  dell'amministrazione regionale, costituiscono
informazione primaria ed originale da cui e' possibile effettuare, su
diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti
dalla legge.
    6.  Nelle  operazioni  riguardanti  le  attivita'  di produzione,
immissione,  conservazione,  riproduzione  e  trasmissione  di  dati,
documenti   ed   atti   amministrativi   con  sistemi  informatici  e
telematici,  ivi  compresa  l'emanazione  degli  atti  con i medesimi
sistemi, devono essere indicati e resi facilmente individuabili sia i
dati relativi alle amministrazioni interessate sia il soggetto che ha
effettuato l'operazione.
    7. La Regione provvede a definire e a rendere disponibili per via
telematica  moduli  e formulari elettronici validi ad ogni effetto di
legge.
    8. Le regole tecniche in materia di formazione e conservazione di
documenti  informatici  delle pubbliche amministrazioni sono definite
in  conformita'  a  quelle  indicate dall'autorita' per l'informatica
nella pubblica amministrazione.