Art. 109. Documento informatico 1. Il documento informatico da chiunque formato, la registrazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, se conformi alle disposizioni del presente capo. 2. Le regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Esse sono adeguate alle esigenze dettate dall'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche, con cadenza almeno biennale. 3. Con il medesimo decreto di cui al comma 2 sono definite le misure tecniche, organizzative e gestionali volte a garantire l'integrita', la disponibilita' e la riservatezza delle informazioni contenute nel documento informatico anche con riferimento all'eventuale uso di chiavi biometriche di cui all'Art. 118, lettera e). 4. Restano ferme le disposizioni sulla tutela della riservatezza dei dati personali. 5. Gli atti formati con strumenti informatici, i dati e i documenti informatici dell'amministrazione regionale, costituiscono informazione primaria ed originale da cui e' possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge. 6. Nelle operazioni riguardanti le attivita' di produzione, immissione, conservazione, riproduzione e trasmissione di dati, documenti ed atti amministrativi con sistemi informatici e telematici, ivi compresa l'emanazione degli atti con i medesimi sistemi, devono essere indicati e resi facilmente individuabili sia i dati relativi alle amministrazioni interessate sia il soggetto che ha effettuato l'operazione. 7. La Regione provvede a definire e a rendere disponibili per via telematica moduli e formulari elettronici validi ad ogni effetto di legge. 8. Le regole tecniche in materia di formazione e conservazione di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni sono definite in conformita' a quelle indicate dall'autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione.