Art. 110.
            Forma ed efficacia del documento informatico
    1.  Il  documento  informatico  sottoscritto  con firma digitale,
redatto  in  conformita'  alle  regole  tecniche di cui all'Art. 109,
comma 2,  soddisfa  il  requisito  legale  della  forma  scritta e ha
efficacia probatoria ai sensi dell'Art. 2712 del codice civile.
    2. Gli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla
loro riproduzione su diversi tipi di supporto sono assolti secondo le
modalita' definite con decreto del Ministro delle finanze.
    3.  Il  documento informatico, sottoscritto con firma digitale ai
sensi  dell'art.  119,  ha  efficacia  di  scrittura privata ai sensi
dell'Art. 2702 del codice civile.
    4.  Il  documento  informatico redatto in conformita' alle regole
tecniche  di  cui  all'Art.  109, comma 2 soddisfa l'obbligo previsto
dagli  articoli  2214  e  seguenti  del codice civile e da ogni altra
analoga disposizione legislativa o regolamentare.