Art. 111. Contratti stipulati con strumenti informatici o per via telematica 1. I contrai stipulati con strumenti informatici o per via telematica mediante l'uso della firma digitale secondo le disposizioni del presente capo sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge. 2. Ai contratti indicati al comma 1 si applicano le vigenti disposizioni in materia di contratti negoziati al di fuori dei locali commerciali.