Art. 111.
 Contratti stipulati con strumenti informatici o per via telematica
    1.  I  contrai  stipulati  con  strumenti  informatici  o per via
telematica   mediante   l'uso   della   firma   digitale  secondo  le
disposizioni  del  presente  capo sono validi e rilevanti a tutti gli
effetti di legge.
    2.  Ai  contratti  indicati  al  comma  1 si applicano le vigenti
disposizioni in materia di contratti negoziati al di fuori dei locali
commerciali.