Art. 51.
Attivita' di promozione regionale per persone detenute ed ex detenute
    1.  La Regione, in accordo con il Ministero della giustizia nelle
sue diverse articolazioni, con gli enti locali e con tutti i soggetti
interessati  alla promozione di iniziative a favore della popolazione
adulta  detenuta  ed  ex detenuta, programma le politiche di sostegno
alle persone detenute ed ex detenute sulla base dei seguenti criteri:
      a) realizzazione  di  politiche tese al reinserimento sociale e
lavorativo di detenuti o di ex detenuti;
      b) sostegno  al  miglioramento  delle  condizioni  di  vita dei
detenuti   nelle   carceri   mediante   attivita'   di   preparazione
professionale,   sportive,  culturali  e  ricreative  e  progetti  di
attivita' lavorative intramurarie;
      c) promozione   dell'attivita'   di  formazione  congiunta  tra
operatori penitenziari e operatori dei servizi sul territorio;
      d) realizzazione di politiche tese a ridurre la conflittualita'
sociale  e  a  favorire l'elaborazione, a livello locale, di progetti
tesi  a  creare una nuova cultura sui problemi della devianza e della
sicurezza;
      e) promozione  dei  progetti  presentati  da  comuni o da altri
soggetti  ai fini della realizzazione di strutture di accoglienza per
detenuti semiliberi, ammessi al lavoro all'esterno, affidati in prova
al servizio sociale e per ex detenuti;
      f) promozione  di  progetti  di  sostegno  alle  famiglie  e di
mediazione fra vittime e autori di reati;
      g) promozione   di  progetti  mirati  a  rispondere  a  bisogni
specifici   di  particolari  tipologie  di  persone  detenute,  quali
popolazione  femminile,  donne  con figli, immigrati extracomunitari,
persone  con  problemi  di dipendenza, detenuti che necessitano di un
particolare  trattamento  rieducativo  in  relazione al tipo di reato
commesso.