Art. 51. Attivita' di promozione regionale per persone detenute ed ex detenute 1. La Regione, in accordo con il Ministero della giustizia nelle sue diverse articolazioni, con gli enti locali e con tutti i soggetti interessati alla promozione di iniziative a favore della popolazione adulta detenuta ed ex detenuta, programma le politiche di sostegno alle persone detenute ed ex detenute sulla base dei seguenti criteri: a) realizzazione di politiche tese al reinserimento sociale e lavorativo di detenuti o di ex detenuti; b) sostegno al miglioramento delle condizioni di vita dei detenuti nelle carceri mediante attivita' di preparazione professionale, sportive, culturali e ricreative e progetti di attivita' lavorative intramurarie; c) promozione dell'attivita' di formazione congiunta tra operatori penitenziari e operatori dei servizi sul territorio; d) realizzazione di politiche tese a ridurre la conflittualita' sociale e a favorire l'elaborazione, a livello locale, di progetti tesi a creare una nuova cultura sui problemi della devianza e della sicurezza; e) promozione dei progetti presentati da comuni o da altri soggetti ai fini della realizzazione di strutture di accoglienza per detenuti semiliberi, ammessi al lavoro all'esterno, affidati in prova al servizio sociale e per ex detenuti; f) promozione di progetti di sostegno alle famiglie e di mediazione fra vittime e autori di reati; g) promozione di progetti mirati a rispondere a bisogni specifici di particolari tipologie di persone detenute, quali popolazione femminile, donne con figli, immigrati extracomunitari, persone con problemi di dipendenza, detenuti che necessitano di un particolare trattamento rieducativo in relazione al tipo di reato commesso.