Art. 52.
  Attivita' di promozione regionale per persone senza fissa dimora
    1. La Regione promuove azioni congiunte tra i soggetti pubblici e
quelli del privato sociale per la presa in carico delle persone senza
fissa  dimora,  tramite  l'elaborazione  di  progetti  individuali di
accompagnamento  sociale,  finalizzati  al  recupero  delle  funzioni
personali e sociali di base.
    2.  I  principi  per lo svolgimento delle attivita' di promozione
regionale  delle  politiche  per le persone senza fissa dimora sono i
seguenti:
      a) sensibilizzazione  culturale della societa' verso le persone
senza fissa dimora;
      b) promozione di processi integrati per lo sviluppo di percorsi
di aiuto, sostegno e di accompagnamento sociale all'autonomia;
      c) attivazione  di  unita'  mobili di approccio che favoriscano
l'incontro e la conoscenza delle persone;
      d) attivazione di centri di accoglienza aperti ventiquattro ore
al  giorno,  per  la  predisposizione  e  realizzazione  di  progetti
individuali sui singoli casi;
      e) attivazione   di   micro   strutture   residenziali,   anche
temporanee,  protette  e  di  gruppi famiglia e comunita' in grado di
avviare le persone ad una graduale riabilitazione sociale;
      f) attivazione   di   dormitori  e  di  strutture  notturne  di
accoglienza.