Art. 52. Attivita' di promozione regionale per persone senza fissa dimora 1. La Regione promuove azioni congiunte tra i soggetti pubblici e quelli del privato sociale per la presa in carico delle persone senza fissa dimora, tramite l'elaborazione di progetti individuali di accompagnamento sociale, finalizzati al recupero delle funzioni personali e sociali di base. 2. I principi per lo svolgimento delle attivita' di promozione regionale delle politiche per le persone senza fissa dimora sono i seguenti: a) sensibilizzazione culturale della societa' verso le persone senza fissa dimora; b) promozione di processi integrati per lo sviluppo di percorsi di aiuto, sostegno e di accompagnamento sociale all'autonomia; c) attivazione di unita' mobili di approccio che favoriscano l'incontro e la conoscenza delle persone; d) attivazione di centri di accoglienza aperti ventiquattro ore al giorno, per la predisposizione e realizzazione di progetti individuali sui singoli casi; e) attivazione di micro strutture residenziali, anche temporanee, protette e di gruppi famiglia e comunita' in grado di avviare le persone ad una graduale riabilitazione sociale; f) attivazione di dormitori e di strutture notturne di accoglienza.