Art. 53.
Attivita'  di  promozione  regionale  per  le persone con problemi di
                             dipendenza
    1.  La  Regione  promuove  azioni  di sostegno per le persone che
presentano  rischio,  uso  o  dipendenza  da  sostanze psicoattive ed
azioni  finalizzate alla prevenzione di fattori di rischio, mirate al
coinvolgimento  e  alla  responsabilizzazione del contesto familiare,
educativo  e  formativo  in  cui  la  persona  e inserita e svolte in
stretta  collaborazione  con  tutti  i  soggetti  istituzionali e del
privato sociale.
    2. Gli interventi sociali desti nati alle persone con problemi di
dipendenza si esplicano attraverso:
      a) gli  interventi  domiciliari di sostegno alla persona e alla
famiglia;
      b) gli  interventi  di  inserimento o reinserimento lavorativo,
formativo e sociale;
      c) la  realizzazione  di  progetti  integrati  tra scuola, enti
locali,   servizi   sociali   e   servizi  sanitari,  finalizzati  al
coinvolgimento  e al reinserimento sociale delle persone con problemi
di dipendenza.
    3.  Gli  interventi  di cui alle lettere b) e c) del comma 2 sono
riservati  ai  soggetti  che  hanno positivamente superato la fase di
dipendenza.