Art. 53. Attivita' di promozione regionale per le persone con problemi di dipendenza 1. La Regione promuove azioni di sostegno per le persone che presentano rischio, uso o dipendenza da sostanze psicoattive ed azioni finalizzate alla prevenzione di fattori di rischio, mirate al coinvolgimento e alla responsabilizzazione del contesto familiare, educativo e formativo in cui la persona e inserita e svolte in stretta collaborazione con tutti i soggetti istituzionali e del privato sociale. 2. Gli interventi sociali desti nati alle persone con problemi di dipendenza si esplicano attraverso: a) gli interventi domiciliari di sostegno alla persona e alla famiglia; b) gli interventi di inserimento o reinserimento lavorativo, formativo e sociale; c) la realizzazione di progetti integrati tra scuola, enti locali, servizi sociali e servizi sanitari, finalizzati al coinvolgimento e al reinserimento sociale delle persone con problemi di dipendenza. 3. Gli interventi di cui alle lettere b) e c) del comma 2 sono riservati ai soggetti che hanno positivamente superato la fase di dipendenza.