Art. 49. Selezioni pubbliche 1. Le selezioni pubbliche per l'individuazione del personale indicato dall'art. 48, comma 1, lettera a), sono indette dal dirigente della struttura provinciale competente in materia di personale. 2. Dell'indizione della selezione e' dato avviso mediante la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, sul sito internet della provincia nonche' mediante eventuali altre forme di pubblicita' indicate dal provvedimento di indizione. Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione e' fissato in almeno quindici giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale. 3. L'atto di indizione della selezione contiene: a) la figura professionale, la categoria ed il livello del personale da assumere; b) i requisiti generali e specifici richiesti; c) il termine e le modalita' di presentazione della domanda di ammissione; d) le modalita' di versamento della tassa di selezione ed il suo importo; e) la tipologia ed il contenuto delle prove, in relazione alla specificita' della professionalita' richiesta, nonche' la votazione minima richiesta per il superamento delle medesime; f) l'eventuale indicazione delle categorie di titoli valutabili scegliendoli tra quelli indicati dall'allegato A del presente regolamento, salvo diversa determinazione dell'Amministrazione in sede di approvazione dell'avviso di selezione e il punteggio o il punteggio massimo attribuibile ai titoli; g) i titoli che danno luogo a precedenza o a preferenza a parita' di punteggio ed i relativi termini e modalita' di presentazione; h) la possibilita' di indicare l'eventuale situazione di portatore di handicap, ai sensi della legge provinciale n. 8 del 2003 e della legge n. 104 del 1992, ai fini della fruizione degli ausili o tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove; i) il trattamento economico lordo dettagliato specificatamente in tutte le sue componenti, con gli opportuni rinvii di riferimento ai contratti collettivi in vigore; j) la citazione della legge n. 125 del 1991 ai fini del rispetto delle pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro; k) il diario e la sede delle prove oppure le modalita' ed i termini per la comunicazione del diario e della sede o solamente della sede; l) la nomina della commissione esaminatrice; m) la documentazione da presentarsi in caso di assunzione e i relativi termini; n) il responsabile del procedimento e il termine per l'ultimazione delle procedure oppure le modalita' ed i termini per l'individuazione degli stessi; o) le modalita' per il trattamento dei dati personali, ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 2003. 4. L'indicazione della data e del luogo di svolgimento della prova, o le modalita' ed i termini per la comunicazione del diario e delle sedi o solo delle sedi, contenuta nell'avviso pubblico costituisce di per se' convocazione dei concorrenti. 5. Fatta salva diversa determinazione, la prova consiste in un test con domande a risposta multipla sulle materie inerenti la figura per le quali si procede alla selezione. La correzione avviene in via ordinaria mediante l'utilizzo di sistemi informatici e di lettura ottica, a cui presenzia almeno il segretario della commissione esaminatrice.