Art. 49.
                         Selezioni pubbliche

   1.  Le  selezioni  pubbliche  per  l'individuazione  del personale
indicato  dall'art.  48,  comma  1,  lettera  a),  sono  indette  dal
dirigente  della  struttura  provinciale  competente  in  materia  di
personale.
   2.  Dell'indizione  della  selezione  e'  dato  avviso mediante la
pubblicazione  nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione,  sul  sito
internet  della  provincia  nonche' mediante eventuali altre forme di
pubblicita'  indicate  dal provvedimento di indizione. Il termine per
la presentazione delle domande di partecipazione e' fissato in almeno
quindici giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale.
   3. L'atto di indizione della selezione contiene:
    a)  la  figura  professionale,  la  categoria  ed  il livello del
personale da assumere;
    b) i requisiti generali e specifici richiesti;
    c)  il  termine  e le modalita' di presentazione della domanda di
ammissione;
    d)  le modalita' di versamento della tassa di selezione ed il suo
importo;
    e)  la  tipologia  ed il contenuto delle prove, in relazione alla
specificita'  della  professionalita' richiesta, nonche' la votazione
minima richiesta per il superamento delle medesime;
    f)  l'eventuale  indicazione delle categorie di titoli valutabili
scegliendoli   tra  quelli  indicati  dall'allegato  A  del  presente
regolamento,  salvo  diversa  determinazione  dell'Amministrazione in
sede  di  approvazione  dell'avviso  di selezione e il punteggio o il
punteggio massimo attribuibile ai titoli;
    g) i titoli che danno luogo a precedenza o a preferenza a parita'
di punteggio ed i relativi termini e modalita' di presentazione;
    h)   la   possibilita'  di  indicare  l'eventuale  situazione  di
portatore di handicap, ai sensi della legge provinciale n. 8 del 2003
e della legge n. 104 del 1992, ai fini della fruizione degli ausili o
tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove;
    i) il trattamento economico lordo dettagliato specificatamente in
tutte  le  sue componenti, con gli opportuni rinvii di riferimento ai
contratti collettivi in vigore;
    j)  la citazione della legge n. 125 del 1991 ai fini del rispetto
delle pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro;
    k)  il  diario  e  la  sede  delle prove oppure le modalita' ed i
termini  per  la  comunicazione  del  diario e della sede o solamente
della sede;
    l) la nomina della commissione esaminatrice;
    m)  la  documentazione  da  presentarsi in caso di assunzione e i
relativi termini;
    n)   il   responsabile   del   procedimento   e  il  termine  per
l'ultimazione  delle  procedure  oppure le modalita' ed i termini per
l'individuazione degli stessi;
    o)  le  modalita' per il trattamento dei dati personali, ai sensi
del decreto legislativo n. 196 del 2003.
   4.  L'indicazione  della  data  e  del  luogo di svolgimento della
prova,  o le modalita' ed i termini per la comunicazione del diario e
delle   sedi  o  solo  delle  sedi,  contenuta  nell'avviso  pubblico
costituisce di per se' convocazione dei concorrenti.
   5.  Fatta  salva  diversa  determinazione, la prova consiste in un
test con domande a risposta multipla sulle materie inerenti la figura
per  le quali si procede alla selezione. La correzione avviene in via
ordinaria  mediante  l'utilizzo  di  sistemi informatici e di lettura
ottica,  a  cui  presenzia  almeno  il  segretario  della commissione
esaminatrice.