Art. 61.
Vigilanza e sanzioni
1. Le funzioni di vigilanza e di accertamento delle violazioni
relative all'attuazione del presente titolo sono esercitate dal corpo
forestale regionale, dal corpo forestale dello Stato, dalle guardie
dei parchi regionali, dalle guardie boschive comunali, dagli agenti
della polizia locale. Tali funzioni possono essere attribuite alle
guardie ecologiche volontarie, di cui alla legge regionale 28
febbraio 2005, n. 9 (Nuova disciplina del servizio volontario di
vigilanza ecologica), che abbiano frequentato corsi di formazione
sugli aspetti selvicolturali e normativi in materia forestale.
2. Chi realizza trasformazioni del bosco di cui all'art. 43 senza
la prescritta autorizzazione o in difformita' dalla stessa e' punito
con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 105,57 a euro
316,71 per ogni 10 metri quadrati o frazione di superficie di bosco
trasformata. La medesima sanzione, calcolata sulla base della
superficie trasformata o sua frazione, si applica per la mancata
realizzazione degli interventi compensativi prescritti
dall'autorita'.
3. Chi realizza trasformazioni d'uso del suolo di cui all'art. 44
senza la prescritta autorizzazione o in difformita' della stessa e'
punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 52,79 a
euro 158,36 per ogni 10 metri cubi o frazione di suolo trasformato.
La medesima sanzione, calcolata sulla base dei metri cubi di suolo
trasformato o sua frazione, si applica per la mancata esecuzione
delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni.
4. Se con la medesima condotta sono violati gli articoli 43 e 44
si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la
violazione piu' grave, aumentata di un terzo. Il pagamento della
sanzione non esonera il trasgressore dall'obbligo di richiedere
l'autorizzazione in sanatoria per l'intervento realizzato. Se l'opera
realizzata non e' comunque autorizzabile, il trasgressore e' tenuto
al ripristino e al recupero ambientale dei luoghi; a tal fine i
comuni, le province, le comunita' montane e gli enti gestori dei
parchi e delle riserve regionali ordinano il ripristino, indicandone
le modalita' e i termini. Se il trasgressore non ottempera, i
medesimi enti, previa diffida, dispongono l'esecuzione degli
interventi con oneri a carico del trasgressore stesso.
5. Chi realizza interventi di manutenzione e gestione delle
superfici classificate a bosco ai sensi dell'art. 42, in assenza
della denuncia di inizio attivita' di cui all'art. 50, comma 7, e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di 52,79 euro. Tale
sanzione e' elevata a 527,85 euro se la denuncia di inizio attivita'
prevede la presentazione in allegato di elaborati tecnici.
6. Chi realizza interventi di manutenzione e gestione delle
superfici classificate a bosco ai sensi dell'art. 42 o su terreni
sottoposti a vincolo idrogeologico ai sensi del regio decreto 30
dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in
materia di boschi e di terreni montani) in difformita' dalle norme
forestali regionali e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 52,79 euro a 263,93 euro per ogni 1.000 metri quadrati
o frazione di superficie.
7. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, chi viola le ulteriori
norme forestali regionali di cui all'art. 50, comma 4, e' punito con
la sanzione amministrativa pecuniaria da 105,57 euro a 1.055,70 euro.
8. Chi distrugge o danneggia il soprassuolo arboreo nelle
superfici classificate a bosco, anche nel caso di sradicamento di
singole piante, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
fissa, per ogni pianta, pari al valore riportato nella tabella di cui
all'allegato B.
9. Chi distrugge o danneggia le superfici classificate a bosco a
mezzo del fuoco, nonche' distrugge o danneggia la rinnovazione
forestale e' punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da
105,57 euro a 527,85 euro per ogni 100 metri quadrati o frazione di
superficie. Nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo
le trasgressioni alle prescrizioni di cui all'art. 45, comma 4, sono
punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 316,71 a
euro 3.167,10. Le trasgressioni al divieto di accensione di fuochi
all'interno dei boschi o in prossimita' di questi di cui all'art. 45,
comma 10, sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da
euro 105,57 a euro 316,71.
10. Chi transita senza l'autorizzazione di cui all'art. 59, commi
3 e 4, e' punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 105,57
euro a 316,71 euro; tale sanzione e' ridotta a un terzo se
l'inosservanza e' accertata a carico di persone che transitano in
difformita' dall'autorizzazione ad essi rilasciata.
11. Chi installa gru a cavo o fili a sbalzo senza l'autorizzazione
di cui all'art. 59, comma 7, o non li rimuove ad autorizzazione
scaduta e' punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da
527,85 euro a 1.583,55 euro.
12. Le sanzioni di cui ai commi da 2 a 11 sono irrogate, nei
territori di rispettiva competenza, dalle province, dalle comunita'
montane e dagli enti gestori dei parchi e delle riserve regionali
nelle forme e nei modi stabiliti dalla legge regionale 5 dicembre
1983, n. 90 (Norme di attuazione della legge 24 novembre 1981, n.
689, concernente modifiche al sistema penale) e introitate dagli enti
medesimi.
13. Gli enti di cui al comma 12, in caso di distruzioni o
danneggiamenti, intimano al trasgressore il ripristino dello stato
dei luoghi e delle cose danneggiate; in caso di inottemperanza, i
lavori di remissione sono eseguiti dagli stessi enti con oneri a
carico del trasgressore.
14. La misura delle sanzioni amministrative e' aggiornata ogni tre
anni in misura pari all'intera variazione dell'indice dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale)
verificatasi nei tre anni precedenti. A tal fine la Giunta regionale
fissa, con proprio provvedimento, entro il 15 dicembre di ogni
triennio, i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie che
si applicano dal 1° gennaio successivo.