Art. 61.

                        Vigilanza e sanzioni



   1.  Le  funzioni  di  vigilanza e di accertamento delle violazioni
relative all'attuazione del presente titolo sono esercitate dal corpo
forestale  regionale,  dal corpo forestale dello Stato, dalle guardie
dei  parchi  regionali, dalle guardie boschive comunali, dagli agenti
della  polizia  locale.  Tali funzioni possono essere attribuite alle
guardie  ecologiche  volontarie,  di  cui  alla  legge  regionale  28
febbraio  2005,  n.  9  (Nuova  disciplina del servizio volontario di
vigilanza  ecologica),  che  abbiano  frequentato corsi di formazione
sugli aspetti selvicolturali e normativi in materia forestale.
   2.  Chi realizza trasformazioni del bosco di cui all'art. 43 senza
la  prescritta autorizzazione o in difformita' dalla stessa e' punito
con  una  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da euro 105,57 a euro
316,71  per  ogni 10 metri quadrati o frazione di superficie di bosco
trasformata.   La  medesima  sanzione,  calcolata  sulla  base  della
superficie  trasformata  o  sua  frazione,  si applica per la mancata
realizzazione     degli     interventi     compensativi    prescritti
dall'autorita'.
   3.  Chi realizza trasformazioni d'uso del suolo di cui all'art. 44
senza  la  prescritta autorizzazione o in difformita' della stessa e'
punito  con  una  sanzione  amministrativa pecuniaria da euro 52,79 a
euro  158,36  per ogni 10 metri cubi o frazione di suolo trasformato.
La  medesima  sanzione,  calcolata sulla base dei metri cubi di suolo
trasformato  o  sua  frazione,  si  applica per la mancata esecuzione
delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni.
   4.  Se  con la medesima condotta sono violati gli articoli 43 e 44
si  applica  la  sanzione  amministrativa  pecuniaria prevista per la
violazione  piu'  grave,  aumentata  di  un terzo. Il pagamento della
sanzione  non  esonera  il  trasgressore  dall'obbligo  di richiedere
l'autorizzazione in sanatoria per l'intervento realizzato. Se l'opera
realizzata  non  e' comunque autorizzabile, il trasgressore e' tenuto
al  ripristino  e  al  recupero  ambientale  dei luoghi; a tal fine i
comuni,  le  province,  le  comunita'  montane e gli enti gestori dei
parchi  e delle riserve regionali ordinano il ripristino, indicandone
le  modalita'  e  i  termini.  Se  il  trasgressore  non ottempera, i
medesimi   enti,   previa   diffida,  dispongono  l'esecuzione  degli
interventi con oneri a carico del trasgressore stesso.
   5.  Chi  realizza  interventi  di  manutenzione  e  gestione delle
superfici  classificate  a  bosco  ai  sensi dell'art. 42, in assenza
della  denuncia  di  inizio attivita' di cui all'art. 50, comma 7, e'
punito  con la sanzione amministrativa pecuniaria di 52,79 euro. Tale
sanzione  e' elevata a 527,85 euro se la denuncia di inizio attivita'
prevede la presentazione in allegato di elaborati tecnici.
   6.  Chi  realizza  interventi  di  manutenzione  e  gestione delle
superfici  classificate  a  bosco  ai sensi dell'art. 42 o su terreni
sottoposti  a  vincolo  idrogeologico  ai  sensi del regio decreto 30
dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in
materia  di  boschi  e di terreni montani) in difformita' dalle norme
forestali   regionali   e'  punito  con  la  sanzione  amministrativa
pecuniaria  da 52,79 euro a 263,93 euro per ogni 1.000 metri quadrati
o frazione di superficie.
   7. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, chi viola le ulteriori
norme  forestali regionali di cui all'art. 50, comma 4, e' punito con
la sanzione amministrativa pecuniaria da 105,57 euro a 1.055,70 euro.
   8.   Chi  distrugge  o  danneggia  il  soprassuolo  arboreo  nelle
superfici  classificate  a  bosco,  anche nel caso di sradicamento di
singole  piante,  e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
fissa, per ogni pianta, pari al valore riportato nella tabella di cui
all'allegato B.
   9.  Chi  distrugge o danneggia le superfici classificate a bosco a
mezzo  del  fuoco,  nonche'  distrugge  o  danneggia  la rinnovazione
forestale  e'  punito  con  una sanzione amministrativa pecuniaria da
105,57  euro  a 527,85 euro per ogni 100 metri quadrati o frazione di
superficie.  Nelle  aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo
le  trasgressioni alle prescrizioni di cui all'art. 45, comma 4, sono
punite  con  una  sanzione amministrativa pecuniaria da euro 316,71 a
euro  3.167,10.  Le  trasgressioni al divieto di accensione di fuochi
all'interno dei boschi o in prossimita' di questi di cui all'art. 45,
comma  10,  sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da
euro 105,57 a euro 316,71.
   10.  Chi transita senza l'autorizzazione di cui all'art. 59, commi
3 e 4, e' punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 105,57
euro  a  316,71  euro;  tale  sanzione  e'  ridotta  a  un  terzo  se
l'inosservanza  e'  accertata  a  carico di persone che transitano in
difformita' dall'autorizzazione ad essi rilasciata.
   11. Chi installa gru a cavo o fili a sbalzo senza l'autorizzazione
di  cui  all'art.  59,  comma  7,  o non li rimuove ad autorizzazione
scaduta  e'  punito  con  una  sanzione  amministrativa pecuniaria da
527,85 euro a 1.583,55 euro.
   12.  Le  sanzioni  di  cui  ai  commi da 2 a 11 sono irrogate, nei
territori  di  rispettiva competenza, dalle province, dalle comunita'
montane  e  dagli  enti  gestori dei parchi e delle riserve regionali
nelle  forme  e  nei  modi stabiliti dalla legge regionale 5 dicembre
1983,  n.  90  (Norme  di attuazione della legge 24 novembre 1981, n.
689, concernente modifiche al sistema penale) e introitate dagli enti
medesimi.
   13.  Gli  enti  di  cui  al  comma  12,  in  caso di distruzioni o
danneggiamenti,  intimano  al  trasgressore il ripristino dello stato
dei  luoghi  e  delle  cose danneggiate; in caso di inottemperanza, i
lavori  di  remissione  sono  eseguiti  dagli stessi enti con oneri a
carico del trasgressore.
   14. La misura delle sanzioni amministrative e' aggiornata ogni tre
anni  in  misura pari all'intera variazione dell'indice dei prezzi al
consumo  per  le  famiglie  di  operai  e impiegati (media nazionale)
verificatasi  nei tre anni precedenti. A tal fine la Giunta regionale
fissa,  con  proprio  provvedimento,  entro  il  15  dicembre di ogni
triennio, i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie che
si applicano dal 1° gennaio successivo.