Art. 41 Esercizi di vicinato e forme speciali di vendita 1. L'esercizio dell'attivita' di commercio al dettaglio negli esercizi di vicinato, come definiti dall'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59), e' soggetto a dichiarazione di inizio attivita' con effetti immediati da presentare al Comune, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge n. 241 del 1990. 2. Alle disposizioni di cui al comma 1 sono inoltre soggette: a) l'attivita' di vendita al dettaglio negli spacci interni di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 114 del 1998; b) l'attivita' di vendita al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 114 del 1998; c) l'attivita' di vendita al dettaglio per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 114 del 1998; d) l'attivita' di vendita al dettaglio o raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio del consumatore di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 114 del 1998.