Art. 41 
 
          Esercizi di vicinato e forme speciali di vendita 
 
    1. L'esercizio dell'attivita' di  commercio  al  dettaglio  negli
esercizi di vicinato, come definiti dall'articolo 4, comma 1, lettera
d), del decreto legislativo 31 marzo  1998,  n.  114  (Riforma  della
disciplina relativa al settore del commercio, a  norma  dell'articolo
4,  comma  4,  della  L.  15  marzo  1997,  n.  59),  e'  soggetto  a
dichiarazione di inizio attivita' con effetti immediati da presentare
al Comune, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge n. 241 del
1990. 
    2. Alle disposizioni di cui al comma 1 sono inoltre soggette: 
      a) l'attivita' di vendita al dettaglio negli spacci interni  di
cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 114 del 1998; 
      b) l'attivita' di vendita al dettaglio per mezzo di  apparecchi
automatici di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 114  del
1998; 
      c) l'attivita' di vendita al  dettaglio  per  corrispondenza  o
tramite  televisione  o  altri  sistemi  di  comunicazione   di   cui
all'articolo 18 del decreto legislativo n. 114 del 1998; 
      d) l'attivita' di vendita al dettaglio o raccolta di ordinativi
di acquisto presso il domicilio del consumatore di  cui  all'articolo
19 del decreto legislativo n. 114 del 1998.