Art. 133 
 
        Disposizioni in materia di commercio e distribuzione 
 
    1. Nei piccoli comuni  puo'  essere  autorizzato  lo  svolgimento
congiunto  in  un  solo  esercizio  dell'attivita'  commerciale,  ivi
compresa la somministrazione  di  alimenti  e  bevande,  e  di  altri
servizi di particolare  interesse  per  la  collettivita',  anche  in
convenzione con soggetti pubblici o privati. 
    2. I piccoli comuni possono applicare il limite  massimo  di  250
metri quadrati per i negozi di vicinato in deroga al  criterio  della
consistenza demografica.