Art. 133 Disposizioni in materia di commercio e distribuzione 1. Nei piccoli comuni puo' essere autorizzato lo svolgimento congiunto in un solo esercizio dell'attivita' commerciale, ivi compresa la somministrazione di alimenti e bevande, e di altri servizi di particolare interesse per la collettivita', anche in convenzione con soggetti pubblici o privati. 2. I piccoli comuni possono applicare il limite massimo di 250 metri quadrati per i negozi di vicinato in deroga al criterio della consistenza demografica.