Art. 134 
 
                      Disposizioni particolari 
 
    1. Nelle aree montane e nei comuni  e  frazioni  con  popolazione
inferiore a 3.000 abitanti si puo' autorizzare in un  solo  esercizio
lo svolgimento, insieme con l'attivita' commerciale, di altri servizi
di particolare interesse per la collettivita', anche  in  convenzione
con soggetti pubblici e privati; tali attivita' sono  autorizzate  in
base a convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo  11  della  legge
n. 241/90 e sono esentate dai tributi regionali.