Art. 134 Disposizioni particolari 1. Nelle aree montane e nei comuni e frazioni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti si puo' autorizzare in un solo esercizio lo svolgimento, insieme con l'attivita' commerciale, di altri servizi di particolare interesse per la collettivita', anche in convenzione con soggetti pubblici e privati; tali attivita' sono autorizzate in base a convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 241/90 e sono esentate dai tributi regionali.