Art. 135 
 
             Nuovi impianti di distribuzione carburanti 
 
    1. I comuni appartenenti alle  comunita'  montane  ed  i  piccoli
comuni di cui alla legge regionale n.  11/2004  possono  autorizzare,
anche in deroga ai vincoli stabiliti  dal  capo  IV  del  titolo  II,
l'apertura di un nuovo punto vendita di distribuzione carburanti  nel
caso ne siano sprovvisti e non esistano  altri  impianti  a  distanza
stradale inferiore a 4 chilometri dall'impianto  che  si  prevede  di
realizzare. Le procedure  amministrative  ed  ogni  altra  previsione
relativa all'applicazione del presente  comma  sono  determinate  dai
provvedimenti di cui all'articolo 83 del presente testo unico.