Art. 135 Nuovi impianti di distribuzione carburanti 1. I comuni appartenenti alle comunita' montane ed i piccoli comuni di cui alla legge regionale n. 11/2004 possono autorizzare, anche in deroga ai vincoli stabiliti dal capo IV del titolo II, l'apertura di un nuovo punto vendita di distribuzione carburanti nel caso ne siano sprovvisti e non esistano altri impianti a distanza stradale inferiore a 4 chilometri dall'impianto che si prevede di realizzare. Le procedure amministrative ed ogni altra previsione relativa all'applicazione del presente comma sono determinate dai provvedimenti di cui all'articolo 83 del presente testo unico.