Art. 90.
                           Norme generali
 
   1.  Il   rilascio   della   concessione   edilizia   comporta   la
corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza delle spese
di  urbanizzazione  e  al  costo  di  costruzione, determinati con le
modalita' di cui ai successivi articoli.
   2. A scomputo totale o parziale della quota dovuta  per  oneri  di
urbanizzazione,   il  concessionario  puo'  obbligarsi  a  realizzare
direttamente le opere di urbanizzazione con le modalita'  e  garanzie
stabilite dal Comune.
   3.   Nell'ambito   dell'applicazione   del  presente  Capo,  vanno
osservate pure le norme generali previste dall'articolo  76  relative
al regime autorizzativo.