Art. 90. Norme generali 1. Il rilascio della concessione edilizia comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione e al costo di costruzione, determinati con le modalita' di cui ai successivi articoli. 2. A scomputo totale o parziale della quota dovuta per oneri di urbanizzazione, il concessionario puo' obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione con le modalita' e garanzie stabilite dal Comune. 3. Nell'ambito dell'applicazione del presente Capo, vanno osservate pure le norme generali previste dall'articolo 76 relative al regime autorizzativo.