Art. 91.
            Opere di urbanizzazione primaria e secondaria
 
   1. Le opere di urbanizzazione sono:
     a) opere di urbanizzazione primaria:
     1) strade locali, ivi compresi i percorsi ciclabili e pedonali;
     2)   spazi   di  sosta  e  parcheggi,  esclusi  i  parcheggi  di
interscambio;
     3) nuclei elementari di verde;
     4) rete di fognatura;
     5) rete idrica;
     6) illuminazione pubblica;
     7) rete di distribuzione dell'energia elettrica;
     8) rete telefonica;
     9) rete di distribuzione del gas;
     b) opere di urbanizzazione secondaria:
     1) strade di quartiere e di scorrimento;
     2) asili nido e scuole materne;
     3) scuole dell'obbligo;
     4) chiese ed altri edifici religiosi;
     5) impianti sportivi di quartiere;
     6) centri sociali  ed  attrezzature  culturali  e  sanitarie  di
quartiere;
     7) aree di quartiere.