Art. 91. Opere di urbanizzazione primaria e secondaria 1. Le opere di urbanizzazione sono: a) opere di urbanizzazione primaria: 1) strade locali, ivi compresi i percorsi ciclabili e pedonali; 2) spazi di sosta e parcheggi, esclusi i parcheggi di interscambio; 3) nuclei elementari di verde; 4) rete di fognatura; 5) rete idrica; 6) illuminazione pubblica; 7) rete di distribuzione dell'energia elettrica; 8) rete telefonica; 9) rete di distribuzione del gas; b) opere di urbanizzazione secondaria: 1) strade di quartiere e di scorrimento; 2) asili nido e scuole materne; 3) scuole dell'obbligo; 4) chiese ed altri edifici religiosi; 5) impianti sportivi di quartiere; 6) centri sociali ed attrezzature culturali e sanitarie di quartiere; 7) aree di quartiere.