Art. 92. Determinazione del contributo commisurato alle spese di urbanizzazione 1. L'incidenza degli oneri di urbanizzazione, relativi alle opere di cui all'articolo 91, e' stabilita con deliberazione del Consiglio comunale con riferimento a tabelle parametriche approvate dalla Regione con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, su proposta formulata dalla Direzione regionale della pianificazione territoriale, di concerto con la Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici. 2. Nella determinazione dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione deve farsi riferimento: a) alla dimensione e alla dinamica demografica dei Comuni; b) alle caratteristiche territoriali dei Comuni; c) alle destinazioni di zona previste dagli strumenti urbanistici vigenti; d) agli standard o rapporti fra gli spazi pubblici o riservati alle attivita' collettive, a verde pubblico od a parcheggio e quelli destinati agli insediamenti residenziali e produttivi, da osservarsi nella redazione dei piani urbanistici comunali per le zone omogenee in attuazione del PTRG. 3. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 1, rimangono in vigore le tabelle parametriche vigenti.