Art. 92.
                    Determinazione del contributo
              commisurato alle spese di urbanizzazione
 
   1.  L'incidenza degli oneri di urbanizzazione, relativi alle opere
di cui all'articolo 91, e' stabilita con deliberazione del  Consiglio
comunale  con  riferimento  a  tabelle  parametriche  approvate dalla
Regione con decreto del Presidente  della  Giunta  regionale,  previa
deliberazione  della  Giunta  stessa,  su  proposta  formulata  dalla
Direzione regionale della pianificazione  territoriale,  di  concerto
con la Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici.
   2.    Nella   determinazione   dell'incidenza   degli   oneri   di
urbanizzazione deve farsi riferimento:
     a) alla dimensione e alla dinamica demografica dei Comuni;
     b) alle caratteristiche territoriali dei Comuni;
     c)  alle  destinazioni  di   zona   previste   dagli   strumenti
urbanistici vigenti;
     d)  agli  standard o rapporti fra gli spazi pubblici o riservati
alle attivita' collettive, a verde pubblico od a parcheggio e  quelli
destinati  agli insediamenti residenziali e produttivi, da osservarsi
nella redazione dei piani urbanistici comunali per le  zone  omogenee
in attuazione del PTRG.
   3. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 1, rimangono in
vigore le tabelle parametriche vigenti.