Art. 93. Determinazione del contributo commisurato al costo di costruzione 1. Il valore unitario da porre a base del calcolo per la determinazione del costo di costruzione e' stabilito, con riferimento alle destinazioni d'uso di cui al comma 1 dell'articolo 73, con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, su proposta formulata dalla Direzione regionale della pianificazione territoriale, di concerto con la Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici. 2. La determinazione di cui al comma 1, definisce pure il sistema automatico di aggiornamento ed adeguamento del costo unitario. 3. L'aliquota per la determinazione del contributo sul costo di costruzione, da porsi a carico delle singole concessioni edilizie, e' determinato dalla Regione, in funzione della destinazione ed ubicazione delle costruzioni, con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa. 4. Nella determinazione di cui al comma 3, relativamente all'aliquota per le costruzioni od impianti destinati ad attivita' industriali od artigianali dirette alla trasformazione di beni o di servizi, deve anche farsi riferimento alle spese necessarie al trattamento ed allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi, nonche' di quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche, quando queste spese non siano gia' a carico del concessionario. 5. Fino all'emanazione dei decreti di cui ai commi precedenti, rimane in vigore il contributo commisurato al costo di costruzione calcolato in base alle norme vigenti.