Art. 93.
  Determinazione del contributo commisurato al costo di costruzione
 
   1.  Il  valore  unitario  da  porre  a  base  del  calcolo  per la
determinazione del costo di costruzione e' stabilito, con riferimento
alle destinazioni d'uso di cui  al  comma  1  dell'articolo  73,  con
decreto  del  Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione
della Giunta stessa, su proposta formulata dalla Direzione  regionale
della  pianificazione  territoriale,  di  concerto  con  la Direzione
regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici.
   2. La determinazione di cui al comma 1, definisce pure il  sistema
automatico di aggiornamento ed adeguamento del costo unitario.
   3.  L'aliquota  per  la determinazione del contributo sul costo di
costruzione, da porsi a carico delle singole concessioni edilizie, e'
determinato  dalla  Regione,  in  funzione  della   destinazione   ed
ubicazione delle costruzioni, con decreto del Presidente della Giunta
regionale, previa deliberazione della Giunta stessa.
   4.   Nella   determinazione  di  cui  al  comma  3,  relativamente
all'aliquota per le costruzioni od impianti  destinati  ad  attivita'
industriali  od  artigianali dirette alla trasformazione di beni o di
servizi, deve  anche  farsi  riferimento  alle  spese  necessarie  al
trattamento  ed  allo  smaltimento  dei  rifiuti  solidi,  liquidi  e
gassosi, nonche' di quelle necessarie alla  sistemazione  dei  luoghi
ove  ne  siano  alterate  le caratteristiche, quando queste spese non
siano gia' a carico del concessionario.
   5. Fino all'emanazione dei decreti di  cui  ai  commi  precedenti,
rimane  in  vigore  il contributo commisurato al costo di costruzione
calcolato in base alle norme vigenti.