Art. 94.
                        Concessione gratuita
 
   1. Il contributo di cui all'articolo 90, comma 1, non e' dovuto:
     a) per le opere agricole da realizzarsi in zona agricola;
     b)  per  le  residenze  in  zona  agricolaa  in  funzione  della
conduzione del fondo e per le esigenze dell'imprenditore  agricolo  a
titolo  principale  ai  sensi  dell'articolo  12 della legge 9 maggio
1975, n. 153;
     c) per le modifiche di destinazione d'uso in residenziali  nelle
zone omogenee A e B;
     d)  per  gli  interventi di ristrutturazione edilizia di edifici
residenziali;
     e)  per  il  primo  intervento   di   ampliamento   di   edifici
unifamiliari  in  misura  non  superiore  al  20 per cento del volume
imponibile esistente;
     f) per la realizzazione di  impianti  pubblici,  attrezzature  e
opere pubbliche;
     g)  per  la  realizzazione  di impianti, attrezzature e opere di
interesse generale, in quanto soddisfacenti  ad  un  interesse  della
collettivita'  e rientranti nelle istituzionali competenze degli enti
realizzatori;
     h) per le attrezzature sportive da realizzare da privati in zona
a tale fine destinata dallo strumento urbanistico vigente;
     i) per le opere da  realizzare  in  attuazione  di  norme  o  di
provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamita';
     l) per la realizzazione di parcheggi privati;
     m) per gli interventi di cui all'articolo 66.