Art. 94. Concessione gratuita 1. Il contributo di cui all'articolo 90, comma 1, non e' dovuto: a) per le opere agricole da realizzarsi in zona agricola; b) per le residenze in zona agricolaa in funzione della conduzione del fondo e per le esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo principale ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153; c) per le modifiche di destinazione d'uso in residenziali nelle zone omogenee A e B; d) per gli interventi di ristrutturazione edilizia di edifici residenziali; e) per il primo intervento di ampliamento di edifici unifamiliari in misura non superiore al 20 per cento del volume imponibile esistente; f) per la realizzazione di impianti pubblici, attrezzature e opere pubbliche; g) per la realizzazione di impianti, attrezzature e opere di interesse generale, in quanto soddisfacenti ad un interesse della collettivita' e rientranti nelle istituzionali competenze degli enti realizzatori; h) per le attrezzature sportive da realizzare da privati in zona a tale fine destinata dallo strumento urbanistico vigente; i) per le opere da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamita'; l) per la realizzazione di parcheggi privati; m) per gli interventi di cui all'articolo 66.