Art. 95. Concessione convenzionata 1. Per gli interventi di edilizia abitativa, ivi compresi quelli sugli edifici esistenti, non e' previsto il pagamento del contributo commisurato al costo di costruzione, qualora il concessionario si impegni, a mezzo di una convenzione con il Comune, ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione determinati ai sensi della convenzione-tipo di cui all'articolo 96. 2. La riduzione del contributo di cui al comma 1 si applica, altresi', nel caso le concessioni riguardino opere dirette a realizzare da parte dei concessionari la propria prima abitazione le cui caratteristiche rispondano ai requisiti dell'articolo 16, ultimo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457. 3. L'applicazione della riduzione del contributo, prevista al comma 2, e' subordinata alla sottoscrizione di un atto unilaterale d'obbligo mediante il quale il privato si obbliga a non cedere la proprieta' dell'immobile per un periodo di almeno sette anni dalla data di ultimazione dei lavori. 4. Qualora non vi adempia, l'interessato decade dal beneficio, previsto al comma 1, ed il Comune e' tenuto a recuperare la differenza maggiorata della rivalutazione monetaria e degli interessi in misura pari al saggio ufficiale di sconto. 5. Le convenzioni e gli atti previsti ai commi 1 e 3 sono trascritti a norma e per gli effetti degli articoli 2643 e seguenti del codice civile, a cura del Comune e a spese del concessionario.