Art. 95.
                      Concessione convenzionata
 
   1.  Per  gli interventi di edilizia abitativa, ivi compresi quelli
sugli edifici esistenti, non e' previsto il pagamento del  contributo
commisurato  al  costo  di  costruzione, qualora il concessionario si
impegni, a mezzo di una  convenzione  con  il  Comune,  ad  applicare
prezzi  di  vendita  e canoni di locazione determinati ai sensi della
convenzione-tipo di cui all'articolo 96.
   2. La riduzione del contributo di  cui  al  comma  1  si  applica,
altresi',   nel  caso  le  concessioni  riguardino  opere  dirette  a
realizzare da parte dei concessionari la propria prima abitazione  le
cui  caratteristiche rispondano ai requisiti dell'articolo 16, ultimo
comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457.
   3. L'applicazione della  riduzione  del  contributo,  prevista  al
comma  2,  e'  subordinata alla sottoscrizione di un atto unilaterale
d'obbligo mediante il quale il privato si obbliga  a  non  cedere  la
proprieta'  dell'immobile  per  un periodo di almeno sette anni dalla
data di ultimazione dei lavori.
   4. Qualora non vi adempia,  l'interessato  decade  dal  beneficio,
previsto  al  comma  1,  ed  il  Comune  e'  tenuto  a  recuperare la
differenza maggiorata della rivalutazione monetaria e degli interessi
in misura pari al saggio ufficiale di sconto.
   5. Le convenzioni e  gli  atti  previsti  ai  commi  1  e  3  sono
trascritti  a  norma e per gli effetti degli articoli 2643 e seguenti
del codice civile, a cura del Comune e a spese del concessionario.