Art. 96.
                          Convenzione-tipo
 
    1. Ai fini della concessione relativa agli interventi di edilizia
abitativa  di  cui  all'articolo  95,  al  Regione,  con  decreto del
Presidente della Giunta regionale  e  previa  delibera  della  Giunta
stessa,  approva  una convenzione-tipo, con la quale sono stabiliti i
criteri nonche' i parametri, definiti con  meccanismi  tabellari  per
classi  di  Comuni,  ai  quali  debbono  uniformarsi  le  convenzioni
comunali in ordine essenzialmente a:
     a) l'indicazione delle caratteristiche tipologiche e costruttive
degli alloggi;
     b) la determinazione dei prezzi di cessione degli alloggi, sulla
base del costo delle aree, cosi' come definito dal comma 2, del costo
di costruzione, come stabilito al comma 1 dell'articolo 93,  e  delle
opere di urbanizzazione nonche' delle spese generali, comprese quelle
per  la  progettazione  e  per  gli  oneri  di  preammortamento  e di
finanziamento;
     c) la determinazione dei canoni di locazione in percentuale  del
valore desunto dai prezzi fissati per la cessione degli alloggi;
     d)  la  durata  di  validita'  della convenzione non superiore a
trenta e non inferiore a venti anni.
   2. La Regione stabilisce criteri e parametri per la determinazione
del costo delle aree in misura tale che la sua incidenza  non  superi
il  20 per cento del costo di costruzione calcolato in base al valore
unitario definito ai sensi dell'articolo 93, comma 1.
   3. Per un periodo di  dieci  anni  dall'entrata  in  vigore  della
presente  legge  il  concessionario  puo' chiedere che il costo delle
aree, ai fini della convenzione, sia determinato in  misura  pari  al
valore  definito  in occasione di trasferimenti di prorieta' avvenuti
nel quinquennio anteriore alla data della convenzione.
   4. I prezzi di cessione ed i canoni di locazione determinati nelle
convenzioni ai sensi del comma  1  sono  suscettibili  di  periodiche
variazioni  con frequenza non inferiore al biennio, in relazione agli
indici ufficiali ISTAT di costi di costruzione  intervenuti  dopo  la
stipula delle convenzioni medesime.
   5. Ogni pattuizione stipulata in violazione dei prezzi di cessione
e dei canoni di locazione e' nulla per la parte eccedente.