Art. 96. Convenzione-tipo 1. Ai fini della concessione relativa agli interventi di edilizia abitativa di cui all'articolo 95, al Regione, con decreto del Presidente della Giunta regionale e previa delibera della Giunta stessa, approva una convenzione-tipo, con la quale sono stabiliti i criteri nonche' i parametri, definiti con meccanismi tabellari per classi di Comuni, ai quali debbono uniformarsi le convenzioni comunali in ordine essenzialmente a: a) l'indicazione delle caratteristiche tipologiche e costruttive degli alloggi; b) la determinazione dei prezzi di cessione degli alloggi, sulla base del costo delle aree, cosi' come definito dal comma 2, del costo di costruzione, come stabilito al comma 1 dell'articolo 93, e delle opere di urbanizzazione nonche' delle spese generali, comprese quelle per la progettazione e per gli oneri di preammortamento e di finanziamento; c) la determinazione dei canoni di locazione in percentuale del valore desunto dai prezzi fissati per la cessione degli alloggi; d) la durata di validita' della convenzione non superiore a trenta e non inferiore a venti anni. 2. La Regione stabilisce criteri e parametri per la determinazione del costo delle aree in misura tale che la sua incidenza non superi il 20 per cento del costo di costruzione calcolato in base al valore unitario definito ai sensi dell'articolo 93, comma 1. 3. Per un periodo di dieci anni dall'entrata in vigore della presente legge il concessionario puo' chiedere che il costo delle aree, ai fini della convenzione, sia determinato in misura pari al valore definito in occasione di trasferimenti di prorieta' avvenuti nel quinquennio anteriore alla data della convenzione. 4. I prezzi di cessione ed i canoni di locazione determinati nelle convenzioni ai sensi del comma 1 sono suscettibili di periodiche variazioni con frequenza non inferiore al biennio, in relazione agli indici ufficiali ISTAT di costi di costruzione intervenuti dopo la stipula delle convenzioni medesime. 5. Ogni pattuizione stipulata in violazione dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione e' nulla per la parte eccedente.