Art. 59 
 
                        Standard urbanistici 
 
  1. Il regolamento urbanistico-edilizio provinciale,  previo  parere
della CUP, definisce: 
  a)  i  rapporti  massimi  tra  spazi  destinati  agli  insediamenti
residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attivita'
collettive, a verde pubblico o a parcheggi; 
  b) i criteri per il dimensionamento e la localizzazione degli spazi
pubblici o riservati alle attivita' collettive, a verde pubblico o  a
parcheggi negli insediamenti residenziali e produttivi; 
  c) le modalita' di realizzazione, da  parte  di  soggetti  privati,
degli spazi indicati nella lettera a), attraverso la stipula  di  una
convenzione  che  stabilisce  le  modalita'  e  le   condizioni   per
l'esecuzione e la gestione delle opere previste. 
  2. Con deliberazione  della  giunta  provinciale,  adottata  previa
parere della CUP, sono definiti i limiti  di  densita'  edilizia,  di
altezza, di distanza tra i fabbricati e dai confini della proprieta'. 
  3. Il  PTC  puo'  aggregare  gli  standard  previsti  dal  PRG  con
riferimento alle  specifiche  funzioni  di  livello  sovracomunale  e
ridefinirne le quantita' in relazione alle dotazioni territoriali del
contesto in cui l'intervento si colloca, al tipo d'intervento e  alle
esigenze funzionali della comunita'. 
  4. Nelle aree per servizi e attrezzature pubbliche, individuate dal
PRG,  e'  ammessa,  con  deliberazione  della  giunta  comunale,   la
realizzazione  di  ogni  tipologia  di  servizi  e  di   attrezzature
pubbliche nel rispetto degli standard di cui al comma 1, lettera a).