Art. 59
Standard urbanistici
1. Il regolamento urbanistico-edilizio provinciale, previo parere
della CUP, definisce:
a) i rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti
residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attivita'
collettive, a verde pubblico o a parcheggi;
b) i criteri per il dimensionamento e la localizzazione degli spazi
pubblici o riservati alle attivita' collettive, a verde pubblico o a
parcheggi negli insediamenti residenziali e produttivi;
c) le modalita' di realizzazione, da parte di soggetti privati,
degli spazi indicati nella lettera a), attraverso la stipula di una
convenzione che stabilisce le modalita' e le condizioni per
l'esecuzione e la gestione delle opere previste.
2. Con deliberazione della giunta provinciale, adottata previa
parere della CUP, sono definiti i limiti di densita' edilizia, di
altezza, di distanza tra i fabbricati e dai confini della proprieta'.
3. Il PTC puo' aggregare gli standard previsti dal PRG con
riferimento alle specifiche funzioni di livello sovracomunale e
ridefinirne le quantita' in relazione alle dotazioni territoriali del
contesto in cui l'intervento si colloca, al tipo d'intervento e alle
esigenze funzionali della comunita'.
4. Nelle aree per servizi e attrezzature pubbliche, individuate dal
PRG, e' ammessa, con deliberazione della giunta comunale, la
realizzazione di ogni tipologia di servizi e di attrezzature
pubbliche nel rispetto degli standard di cui al comma 1, lettera a).