Art. 60
Spazi per parcheggi
1. Il regolamento urbanistico-edilizia provinciale determina gli
standard di parcheggio da osservare in caso di nuove costruzioni, di
ampliamenti o di mutamenti di destinazione d'uso di costruzioni
esistenti, tenuto conto delle destinazioni d'uso, della collocazione
nel contesto urbano e della caratterizzazione economica della
localita'.
2. Sono esonerati dall'obbligo di rispetto delle quantita' minime
di parcheggio gli interventi negli insediamenti storici, anche di
carattere sparso, se e' dimostrata, attraverso una relazione
accompagnatoria del titolo abilitativo edilizio, l'impossibilita' di
reperire nuovi spazi.
3. Il regolamento deve prevedere:
a) l'esenzione dall'obbligo di rispettare le quantita' minime di
parcheggi per le aree urbane consolidate individuate dal PRG e le
ulteriori ipotesi di esenzione quando e' accertata l'oggettiva
impossibilita' di reperire gli spazi richiesti;
b) i casi in cui l'esenzione e' subordinata al pagamento al comune
di una somma corrispondente al costo di costruzione di un volume
standard di parcheggi coperti equivalente agli spazi prescritti, da
determinare con i criteri e le modalita' stabiliti dal regolamento
urbanistico-edilizio provinciale;
c) le modalita' e il titolo per l'acquisizione di spazi di
parcheggio ai fini del rispetto degli standard previsti dal comma 1;
d) i casi e le condizioni in cui e' ammesso l'utilizzo di un
medesimo parcheggio da parte di attivita' funzionalmente diverse;
e) i casi in cui, previa convenzione con il comune, e' possibile
l'utilizzo di parcheggi pubblici, nel rispetto degli standard e se
non e' pregiudicata la funzione del parcheggio pubblico.
4. La dotazione di parcheggi per le attrezzature pubbliche di
livello provinciale, individuate dal PUP, e per quelle di livello
sovracomunale, individuate dal PTC, e' definita dal titolo edilizio,
previo parere della struttura provinciale competente in materia di
urbanistica e sulla base di uno studio prodotto dal richiedente. Lo
studio prova la presenza di una quantita' di parcheggi idonea alle
esigenze, anche in relazione alla presenza di ulteriori parcheggi
pubblici o alla possibilita' di raggiungere le attrezzature con i
mezzi di trasporto pubblico. Il parere della struttura provinciale
competente in materia di urbanistica verifica la coerenza dello
studio rispetto agli obiettivi d'integrazione con i sistemi di
gestione del traffico e della sosta, di mobilita' sostenibile, di
limitazione del consumo di suolo e di razionale utilizzo dei
parcheggi pubblici esistenti. Quando e' prevista in tutto o in parte
l'utilizzazione dei parcheggi pubblici esistenti, il rilascio del
titolo edilizio e' subordinato, inoltre, alla stipulazione di una
convenzione tra il richiedente il titolo e il comune. La convenzione
definisce le modalita' di utilizzo dei parcheggi, puo' stabilire
anche un concorso ai costi di gestione del parcheggio e puo'
individuare i sistemi di collegamento dal parcheggio all'attrezzatura
pubblica.
5. Nel caso di mancato rispetto dell'obbligo di mantenere gli
standard prescritti il trasgressore e' tenuto al pagamento di una
sanzione amministrativa pecuniaria definita dal regolamento
urbanistico-edilizio provinciale, compresa tra un minimo pari al
costo di costruzione di un volume standard di parcheggi coperti,
determinato ai sensi del comma 3, lettera b), equivalente allo
standard mancante, e un massimo pari al doppio di questo costo.