Art. 61
Fasce di rispetto stradali e ferroviarie
1. Nell'edificazione si osservano distanze minime a protezione del
nastro stradale e ferroviario, nel rispetto dei criteri, delle
condizioni e dei limiti stabiliti con deliberazione della giunta
provinciale.
2. La deliberazione stabilisce:
a) le modalita' di determinazione delle fasce di rispetto, i limiti
del loro utilizzo, comprese le opere di natura precaria e i depositi,
e gli interventi ammessi;
b) le modalita' di misurazione della larghezza delle strade;
c) le modalita' di classificazione dei tracciati stradali, per il
dimensionamento e la definizione della fascia di rispetto, tenuto
conto dei seguenti elementi:
1) dimensionamento delle nuove strade e' riferito all'esigenza di
trasporto, individuata sulla base del volume di traffico, della sua
composizione e velocita';
2) la definizione dei tracciati e delle caratteristiche tecniche
considera le caratteristiche del paesaggio, per perseguire il
migliore inserimento ambientale;
3) le caratteristiche tecniche sono orientate alla massima
integrazione della rete viabilistica e dei trasporti, favorendo
l'intermodalita', il rafforzamento del transito ferroviario e la
massima connettivita' reticolare;
4) per la connessione degli assi viari principali con la rete
stradale locale i PRG individuano appositi snodi;
d) gli aspetti funzionali e geometrici per la costruzione delle
strade, ferma restando la disciplina statale in materia di
autostrade.