Art. 61 
 
              Fasce di rispetto stradali e ferroviarie 
 
  1. Nell'edificazione si osservano distanze minime a protezione  del
nastro stradale  e  ferroviario,  nel  rispetto  dei  criteri,  delle
condizioni e dei limiti  stabiliti  con  deliberazione  della  giunta
provinciale. 
  2. La deliberazione stabilisce: 
  a) le modalita' di determinazione delle fasce di rispetto, i limiti
del loro utilizzo, comprese le opere di natura precaria e i depositi,
e gli interventi ammessi; 
  b) le modalita' di misurazione della larghezza delle strade; 
  c) le modalita' di classificazione dei tracciati stradali,  per  il
dimensionamento e la definizione della  fascia  di  rispetto,  tenuto
conto dei seguenti elementi: 
  1) dimensionamento delle nuove strade e' riferito  all'esigenza  di
trasporto, individuata sulla base del volume di traffico,  della  sua
composizione e velocita'; 
  2) la definizione dei tracciati e  delle  caratteristiche  tecniche
considera  le  caratteristiche  del  paesaggio,  per  perseguire   il
migliore inserimento ambientale; 
  3)  le  caratteristiche  tecniche  sono  orientate   alla   massima
integrazione della  rete  viabilistica  e  dei  trasporti,  favorendo
l'intermodalita', il rafforzamento  del  transito  ferroviario  e  la
massima connettivita' reticolare; 
  4) per la connessione degli  assi  viari  principali  con  la  rete
stradale locale i PRG individuano appositi snodi; 
    d) gli aspetti funzionali e geometrici per la  costruzione  delle
strade,  ferma  restando  la  disciplina  statale   in   materia   di
autostrade.