Art. 62
Fasce di rispetto cimiteriali
1. Le fasce di rispetto cimiteriale sono individuate dal PRG e
misurano almeno cinquanta metri, fatta eccezione per i casi
individuati da quest'articolo.
2. Nelle fasce di rispetto cimiteriale e' ammessa la realizzazione
dei servizi e delle strutture connessi con l'attivita' cimiteriale e
di opere pubbliche, d'interesse pubblico e di altri interventi
edilizi ritenuti compatibili, nei casi e secondo i criteri
individuati dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale. Sono
comunque ammessi, indipendentemente dalla distanza dal cimitero, i
servizi e le strutture relativi alla conduzione cimiteriale.
3. All'interno delle fasce di rispetto cimiteriale, nel rispetto
delle previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica e dei
criteri stabiliti dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale,
in riferimento agli edifici esistenti, sono consentiti gli interventi
previsti dall'art. 77, comma 1, lettere da a) a d). Gli edifici
esistenti, inoltre, possono essere sottoposti agli interventi
previsti dall'art. 77, comma 1, lettera e), anche con la
realizzazione di ampliamenti e con il cambio di destinazione d'uso,
se cio' non comporta un ulteriore avvicinamento al limite della
fascia di rispetto cimiteriale.
4. La realizzazione degli interventi previsti dal comma 2 e dal
comma 3 nei casi di ristrutturazione edilizia con cambio d'uso e di
demolizione e ricostruzione, previsti dall'art. 77, comma 1, lettera
e), e' subordinata al parere positivo dell'Azienda provinciale per i
servizi sanitari.
5. La fascia di rispetto cimiteriale puo' essere ridotta dal PRG,
rispetto alla misura minima prevista dal comma 1, per:
a) la realizzazione di nuovi cimiteri quando non e' possibile
provvedere altrimenti, fino a una distanza di venticinque metri dalle
zone residenziali;
b) l'edificazione di zone residenziali secondo quanto previsto dai
PRG, fino a una distanza di venticinque metri dai cimiteri esistenti,
per motivate esigenze di natura urbanistica;
c) l'ampliamento di cimiteri esistenti, anche prescindendo dal
limite minimo di cui alle lettere a) e b), quando non e' possibile
realizzare in altro modo l'ampliamento, in ragione della presenza di
limiti fisici evidenti, come viabilita' comunale e provinciale,
escluse le strade interpoderali e le piste ciclabili, corsi d'acqua o
particolari condizioni morfologiche.
6. Se la fascia di rispetto e' ridotta nell'ambito di una variante
al PRG, il comune acquisisce il parere favorevole dell'Azienda
provinciale per i servizi sanitari per l'adozione della variante e la
giunta provinciale autorizza la riduzione con l'approvazione della
variante stessa. Negli altri casi la riduzione della fascia di
rispetto e' autorizzata dalla struttura provinciale competente in
materia di urbanistica, su richiesta del comune e previo parere
favorevole dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari.