Art. 62 
 
                    Fasce di rispetto cimiteriali 
 
  1. Le fasce di rispetto cimiteriale  sono  individuate  dal  PRG  e
misurano  almeno  cinquanta  metri,  fatta  eccezione  per   i   casi
individuati da quest'articolo. 
  2. Nelle fasce di rispetto cimiteriale e' ammessa la  realizzazione
dei servizi e delle strutture connessi con l'attivita' cimiteriale  e
di opere  pubbliche,  d'interesse  pubblico  e  di  altri  interventi
edilizi  ritenuti  compatibili,  nei  casi  e   secondo   i   criteri
individuati dal regolamento  urbanistico-edilizio  provinciale.  Sono
comunque ammessi, indipendentemente dalla distanza  dal  cimitero,  i
servizi e le strutture relativi alla conduzione cimiteriale. 
  3. All'interno delle fasce di rispetto  cimiteriale,  nel  rispetto
delle previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica e  dei
criteri stabiliti dal regolamento  urbanistico-edilizio  provinciale,
in riferimento agli edifici esistenti, sono consentiti gli interventi
previsti dall'art. 77, comma 1, lettere  da  a)  a  d).  Gli  edifici
esistenti,  inoltre,  possono  essere  sottoposti   agli   interventi
previsti  dall'art.  77,  comma  1,  lettera   e),   anche   con   la
realizzazione di ampliamenti e con il cambio di  destinazione  d'uso,
se cio' non comporta  un  ulteriore  avvicinamento  al  limite  della
fascia di rispetto cimiteriale. 
  4. La realizzazione degli interventi previsti dal  comma  2  e  dal
comma 3 nei casi di ristrutturazione edilizia con cambio d'uso  e  di
demolizione e ricostruzione, previsti dall'art. 77, comma 1,  lettera
e), e' subordinata al parere positivo dell'Azienda provinciale per  i
servizi sanitari. 
  5. La fascia di rispetto cimiteriale puo' essere ridotta  dal  PRG,
rispetto alla misura minima prevista dal comma 1, per: 
  a) la realizzazione di  nuovi  cimiteri  quando  non  e'  possibile
provvedere altrimenti, fino a una distanza di venticinque metri dalle
zone residenziali; 
  b) l'edificazione di zone residenziali secondo quanto previsto  dai
PRG, fino a una distanza di venticinque metri dai cimiteri esistenti,
per motivate esigenze di natura urbanistica; 
  c) l'ampliamento di  cimiteri  esistenti,  anche  prescindendo  dal
limite minimo di cui alle lettere a) e b), quando  non  e'  possibile
realizzare in altro modo l'ampliamento, in ragione della presenza  di
limiti fisici  evidenti,  come  viabilita'  comunale  e  provinciale,
escluse le strade interpoderali e le piste ciclabili, corsi d'acqua o
particolari condizioni morfologiche. 
  6. Se la fascia di rispetto e' ridotta nell'ambito di una  variante
al PRG,  il  comune  acquisisce  il  parere  favorevole  dell'Azienda
provinciale per i servizi sanitari per l'adozione della variante e la
giunta provinciale autorizza la riduzione  con  l'approvazione  della
variante stessa. Negli  altri  casi  la  riduzione  della  fascia  di
rispetto e' autorizzata dalla  struttura  provinciale  competente  in
materia di urbanistica, su  richiesta  del  comune  e  previo  parere
favorevole dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari.