Art. 82 
 
            Ambito di applicazione e autorita' competente 
 
  1. I consorzi di bonifica e i consorzi di irrigazione  titolari  di
concessioni di derivazioni a scopo agricolo o associato ad altri usi,
possono presentare domanda di autorizzazione all'utilizzo delle acque
fluenti nei canali  e  nei  cavi  consortili  per  usi  diversi,  ivi
compreso l'approvvigionamento di imprese produttive e  ad  esclusione
del consumo umano, che comportino una restituzione  nel  sistema  dei
canali e cavi consortili, non necessariamente integrale, delle  acque
derivate e siano compatibili con le successive utilizzazioni. 
  2. L'autorizzazione di cui al comma 1  e'  rilasciata  dal  settore
competente, fermo restando che il consorzio richiedente e' tenuto  ad
acquisire i pareri, le certificazioni, i nulla osta e gli altri  atti
di assenso comunque denominati di competenza  di  altre  autorita'  e
necessari per la realizzazione  degli  usi  oggetto  dell'istanza  di
autorizzazione. 
  3. Alla domanda di autorizzazione sono allegati il  progetto  delle
opere da realizzare con i relativi elaborati previsti dall'allegato D
parte V. e la documentazione  comprovante  il  deposito  delle  spese
istruttorie. 
  4. I gestori delle infrastrutture del  servizio  idrico  integrato,
titolari di derivazioni legittimamente in  atto,  possono  presentare
domanda di autorizzazione all'utilizzo idroelettrico delle  acque  in
esse scorrenti, secondo le modalita' previste dai commi 2 e 3.