Art. 82 Ambito di applicazione e autorita' competente 1. I consorzi di bonifica e i consorzi di irrigazione titolari di concessioni di derivazioni a scopo agricolo o associato ad altri usi, possono presentare domanda di autorizzazione all'utilizzo delle acque fluenti nei canali e nei cavi consortili per usi diversi, ivi compreso l'approvvigionamento di imprese produttive e ad esclusione del consumo umano, che comportino una restituzione nel sistema dei canali e cavi consortili, non necessariamente integrale, delle acque derivate e siano compatibili con le successive utilizzazioni. 2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata dal settore competente, fermo restando che il consorzio richiedente e' tenuto ad acquisire i pareri, le certificazioni, i nulla osta e gli altri atti di assenso comunque denominati di competenza di altre autorita' e necessari per la realizzazione degli usi oggetto dell'istanza di autorizzazione. 3. Alla domanda di autorizzazione sono allegati il progetto delle opere da realizzare con i relativi elaborati previsti dall'allegato D parte V. e la documentazione comprovante il deposito delle spese istruttorie. 4. I gestori delle infrastrutture del servizio idrico integrato, titolari di derivazioni legittimamente in atto, possono presentare domanda di autorizzazione all'utilizzo idroelettrico delle acque in esse scorrenti, secondo le modalita' previste dai commi 2 e 3.