Art. 83 Procedimento 1. Il settore competente provvede a dare pubblicita' alla domanda tramite pubblicazione, per trenta giorni consecutivi, nell'albo pretorio telematico dei comuni il cui territorio e' interessato dall'utilizzo richiesto. 2. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nell'albo pretorio telematico dei comuni interessati, possono essere presentate al settore competente opposizioni e osservazioni in ordine all'utilizzo richiesto. 3. Valutate le eventuali opposizioni e osservazioni, nonche' la compatibilita' della richiesta con gli obiettivi di tutela delle acque, il settore competente, ove ritenga accoglibile la domanda, adotta l'atto di autorizzazione entro il termine massimo di novanta giorni dalla data di presentazione della domanda, prescrivendo a pena di decadenza le eventuali condizioni relative alle modalita' di esercizio della derivazione e ridefinisce, ove necessario, gli elementi utili alla determinazione del canone dovuto. 4. Qualora entro il termine di cui al comma 3, il settore competente non adotti il provvedimento di autorizzazione o di motivato diniego della stesso oppure non richieda integrazioni documentali, l'utilizzazione richiesta si intende assentita salvo che non sia intervenuto il diniego da parte dell'Autorita' di bacino o dell'Ente preposto alla gestione delle aree protette e fermo restando l'obbligo del pagamento dei canoni per l'utilizzo richiesto. 5. L'utilizzo dell'acqua autorizzato ai sensi del presente articolo non puo' avere una durata superiore a quella della derivazione gia' in atto ed e' subordinato ai medesimi obblighi, condizioni e limitazioni, anche temporali, di esercizio. 6. A seguito della comunicazione all'interessato dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione, ovvero a decorrere dalla data in cui il consorzio richiedente ha acquisito il titolo d'uso ai sensi del comma 4 il settore competente comunica al competente settore regionale in materia di tributi l'importo del canone dovuto. 7. Il Settore competente da' notizia delle eventuali condizioni e cautele imposte all'utilizzazione nell'interesse pubblico e a tutela dei diritti di terzi mediante la pubblicazione delle medesime nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.