Art. 83 
 
                            Procedimento 
 
  1. Il settore competente provvede a dare pubblicita'  alla  domanda
tramite  pubblicazione,  per  trenta  giorni  consecutivi,  nell'albo
pretorio telematico dei  comuni  il  cui  territorio  e'  interessato
dall'utilizzo richiesto. 
  2. Entro  trenta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  nell'albo
pretorio telematico dei comuni interessati, possono essere presentate
al  settore  competente  opposizioni   e   osservazioni   in   ordine
all'utilizzo richiesto. 
  3. Valutate le eventuali opposizioni  e  osservazioni,  nonche'  la
compatibilita' della richiesta con  gli  obiettivi  di  tutela  delle
acque, il settore competente, ove  ritenga  accoglibile  la  domanda,
adotta l'atto di autorizzazione entro il termine massimo  di  novanta
giorni dalla data di presentazione della domanda, prescrivendo a pena
di decadenza le  eventuali  condizioni  relative  alle  modalita'  di
esercizio  della  derivazione  e  ridefinisce,  ove  necessario,  gli
elementi utili alla determinazione del canone dovuto. 
  4. Qualora  entro  il  termine  di  cui  al  comma  3,  il  settore
competente  non  adotti  il  provvedimento  di  autorizzazione  o  di
motivato  diniego  della  stesso  oppure  non  richieda  integrazioni
documentali, l'utilizzazione richiesta si intende assentita salvo che
non sia intervenuto il diniego da parte dell'Autorita'  di  bacino  o
dell'Ente preposto alla gestione delle aree protette e fermo restando
l'obbligo del pagamento dei canoni per l'utilizzo richiesto. 
  5. L'utilizzo dell'acqua autorizzato ai sensi del presente articolo
non puo' avere una durata superiore a quella della  derivazione  gia'
in  atto  ed  e'  subordinato  ai  medesimi  obblighi,  condizioni  e
limitazioni, anche temporali, di esercizio. 
  6. A  seguito  della  comunicazione  all'interessato  dell'avvenuto
rilascio dell'autorizzazione, ovvero a decorrere dalla data in cui il
consorzio richiedente ha acquisito il titolo d'uso ai sensi del comma
4 il settore competente comunica al competente settore  regionale  in
materia di tributi l'importo del canone dovuto. 
  7. Il Settore competente da' notizia delle eventuali  condizioni  e
cautele imposte all'utilizzazione nell'interesse pubblico e a  tutela
dei diritti di terzi mediante la  pubblicazione  delle  medesime  nel
Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.