Art. 94 
 
               Requisiti professionali per l'esercizio 
                dell'attivita' di agenzia di viaggio 
 
  1. Il titolare di agenzia di viaggio o il rappresentante legale  in
caso di societa' o,  in  loro  vece,  il  preposto,  deve  essere  in
possesso della qualifica di direttore tecnico di agenzia di viaggio. 
  2. La qualifica di cui al comma 1 si ottiene al  ricorrere  di  una
delle seguenti ipotesi: 
    a) sussistenza di adeguate conoscenze o capacita'  professionali,
come  definite  nel  regolamento  in  conformita'  alle  disposizioni
statali vigenti; 
    b) superamento dell'esame di cui all'art. 95  o  dell'equivalente
esame previsto dalle leggi delle altre regioni. 
  3. Il possesso  della  qualifica  e'  richiesto  al  momento  della
presentazione della SCIA per l'apertura di una nuova agenzia o  della
comunicazione della variazione della per-sona  che  ha  la  direzione
tecnica della medesima. 
  4.  Qualora  l'attivita'  della  persona  preposta  alla  direzione
tecnica di un'agenzia di viaggio sia sospesa per un periodo superiore
a sessanta giorni continuativi in un anno, o venga definitivamente  a
cessare, il titolare  e'  tenuto  a  darne  comunicazione  allo  SUAP
competente per territorio entro trenta giorni, provvedendo, entro  il
medesimo termine, alla designazione  di  altra  persona  in  possesso
della qualifica. 
  5. Il direttore tecnico presta la propria attivita' lavorativa  con
carattere di esclusivita' in una sola agenzia.