Art. 94 Requisiti professionali per l'esercizio dell'attivita' di agenzia di viaggio 1. Il titolare di agenzia di viaggio o il rappresentante legale in caso di societa' o, in loro vece, il preposto, deve essere in possesso della qualifica di direttore tecnico di agenzia di viaggio. 2. La qualifica di cui al comma 1 si ottiene al ricorrere di una delle seguenti ipotesi: a) sussistenza di adeguate conoscenze o capacita' professionali, come definite nel regolamento in conformita' alle disposizioni statali vigenti; b) superamento dell'esame di cui all'art. 95 o dell'equivalente esame previsto dalle leggi delle altre regioni. 3. Il possesso della qualifica e' richiesto al momento della presentazione della SCIA per l'apertura di una nuova agenzia o della comunicazione della variazione della per-sona che ha la direzione tecnica della medesima. 4. Qualora l'attivita' della persona preposta alla direzione tecnica di un'agenzia di viaggio sia sospesa per un periodo superiore a sessanta giorni continuativi in un anno, o venga definitivamente a cessare, il titolare e' tenuto a darne comunicazione allo SUAP competente per territorio entro trenta giorni, provvedendo, entro il medesimo termine, alla designazione di altra persona in possesso della qualifica. 5. Il direttore tecnico presta la propria attivita' lavorativa con carattere di esclusivita' in una sola agenzia.