Art. 95 Esame di idoneita' 1. Coloro che intendono acquisire l'idoneita' professionale presentano la domanda per sostenere l'esame di idoneita', accompagnata dalla dichiarazione di designazione da parte di un titolare di agenzia di viaggio o di un rappresentante legale delle associazioni di cui all'art. 96. Possono altresi' presentare la domanda per sostenere l'esame di idoneita' coloro che intendono aprire una nuova agenzia di viaggio e i rappresentanti legali delle associazioni di cui all'art. 96. 2. Per l'ammissione all'esame di idoneita' e' necessario che il candidato risulti in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado. 3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, specifica le materie d'esame e determina le modalita' per l'effettuazione delle prove. 4. La Regione espleta le prove d'esame almeno ogni quattro mesi, qualora vi siano domande pendenti. 5. La Regione rilascia a chi ha superato positivamente l'esame un attestato di idoneita'.