Art. 95 
 
                         Esame di idoneita' 
 
  1.  Coloro  che  intendono  acquisire   l'idoneita'   professionale
presentano  la  domanda   per   sostenere   l'esame   di   idoneita',
accompagnata dalla dichiarazione  di  designazione  da  parte  di  un
titolare di agenzia di viaggio o di un  rappresentante  legale  delle
associazioni di cui  all'art.  96.  Possono  altresi'  presentare  la
domanda per sostenere  l'esame  di  idoneita'  coloro  che  intendono
aprire una nuova agenzia di viaggio e i rappresentanti  legali  delle
associazioni di cui all'art. 96. 
  2. Per l'ammissione all'esame di idoneita'  e'  necessario  che  il
candidato risulti in possesso del diploma  di  scuola  secondaria  di
secondo grado. 
  3. La Giunta regionale, con  propria  deliberazione,  specifica  le
materie d'esame e determina le modalita'  per  l'effettuazione  delle
prove. 
  4. La Regione espleta le prove d'esame almeno  ogni  quattro  mesi,
qualora vi siano domande pendenti. 
  5. La Regione rilascia a chi ha superato positivamente  l'esame  un
attestato di idoneita'.