Art. 72 
 
Requisiti per l'esercizio della caccia al cinghiale (articoli 4  e  6
                         della l.r. 10/2016) 
 
  1. Sono abilitati alla gestione faunistico venatoria del  cinghiale
per la caccia in braccata e girata: 
    a) i cacciatori abilitati all'esercizio venatorio  a  seguito  di
superamento  dell'esame  di  cui  all'art.  29,  della  l.r.   3/1994
successivamente al 1° gennaio 1997; 
    b) i cacciatori iscritti, alla data del  31  dicembre  1995,  nei
registri provinciali relativi alle squadre di caccia al cinghiale  in
braccata; 
    c) i cacciatori, privi dei requisiti di cui alle lettere a) e b),
in possesso di attestato di frequenza rilasciato  dalle  associazioni
venatorie  per  la   partecipazione   a   corsi   di   formazione   e
specializzazione relativi alle norme di comportamento e di  sicurezza
per la caccia al cinghiale in braccata e in girata; 
    d) i conduttori di cani da limiere abilitati  dalla  provincia  o
dalla Regione, sia per la partecipazione  alla  braccata,  sia  quali
responsabili degli interventi in girata; 
    e) i conduttori abilitati dei  cani  da  traccia  iscritti  negli
specifici albi della provincia o della Regione, nell'esercizio  delle
specifiche attivita' di recupero. 
  2. Sono abilitati alla gestione faunistico venatoria del  cinghiale
per la  caccia  in  selezione  i  cacciatori  abilitati  al  prelievo
selettivo sulla specie cinghiale. 
  3. Nel calendario venatorio puo' essere  disciplinato  il  prelievo
del cinghiale in forma singola  in  aree  non  vocate,  da  parte  di
cacciatori in possesso dei contrassegni inamovibili  da  apporre  sui
capi abbattuti, consegnati dall'ATC. 
  4. La struttura competente della Giunta  regionale,  con  specifico
provvedimento  puo'  riconoscere  la  validita'  delle   abilitazioni
conseguite  in  regioni  diverse  dalla   Toscana   previa   verifica
dell'equipollenza del titolo posseduto. 
  5. La struttura  competente  della  Giunta  regionale  organizza  e
gestisce l'albo regionale inserito  nel  SIFV  nel  quale,  per  ogni
cacciatore sono registrate le abilitazione possedute. 
  6. I cacciatori in possesso delle abilitazioni di cui ai commi 1, 2
e 3 sono equiparati ai cacciatori di cui all'art. 37, comma  4  della
l.r. 3/1994, per la specie di riferimento.