Art. 72 Requisiti per l'esercizio della caccia al cinghiale (articoli 4 e 6 della l.r. 10/2016) 1. Sono abilitati alla gestione faunistico venatoria del cinghiale per la caccia in braccata e girata: a) i cacciatori abilitati all'esercizio venatorio a seguito di superamento dell'esame di cui all'art. 29, della l.r. 3/1994 successivamente al 1° gennaio 1997; b) i cacciatori iscritti, alla data del 31 dicembre 1995, nei registri provinciali relativi alle squadre di caccia al cinghiale in braccata; c) i cacciatori, privi dei requisiti di cui alle lettere a) e b), in possesso di attestato di frequenza rilasciato dalle associazioni venatorie per la partecipazione a corsi di formazione e specializzazione relativi alle norme di comportamento e di sicurezza per la caccia al cinghiale in braccata e in girata; d) i conduttori di cani da limiere abilitati dalla provincia o dalla Regione, sia per la partecipazione alla braccata, sia quali responsabili degli interventi in girata; e) i conduttori abilitati dei cani da traccia iscritti negli specifici albi della provincia o della Regione, nell'esercizio delle specifiche attivita' di recupero. 2. Sono abilitati alla gestione faunistico venatoria del cinghiale per la caccia in selezione i cacciatori abilitati al prelievo selettivo sulla specie cinghiale. 3. Nel calendario venatorio puo' essere disciplinato il prelievo del cinghiale in forma singola in aree non vocate, da parte di cacciatori in possesso dei contrassegni inamovibili da apporre sui capi abbattuti, consegnati dall'ATC. 4. La struttura competente della Giunta regionale, con specifico provvedimento puo' riconoscere la validita' delle abilitazioni conseguite in regioni diverse dalla Toscana previa verifica dell'equipollenza del titolo posseduto. 5. La struttura competente della Giunta regionale organizza e gestisce l'albo regionale inserito nel SIFV nel quale, per ogni cacciatore sono registrate le abilitazione possedute. 6. I cacciatori in possesso delle abilitazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono equiparati ai cacciatori di cui all'art. 37, comma 4 della l.r. 3/1994, per la specie di riferimento.