Art. 73 
 
Caccia al cinghiale nelle aree vocate gestite dagli ATC (art. 4 della
                            l.r. 10/2016) 
 
  1. La caccia al cinghiale nelle aree vocate gestite  dagli  ATC  e'
esercitata in braccata, nei  periodi,  giornate  ed  orari  stabiliti
dall'ATC tenuto conto di  quanto  fissato  dal  calendario  venatorio
regionale e in modo tale da garantire lo svolgersi delle altre  forme
di caccia. Il calendario venatorio puo' altresi'  fissare  i  periodi
per  l'esercizio  della  caccia  di  selezione  nelle  aree   vocate,
riservata  ai  cacciatori  abilitati  iscritti   alle   squadre   del
distretto. 
  2. L'ATC  puo'  differenziare,  prima  dell'inizio  della  stagione
venatoria, i periodi, le giornate e gli orari di cui al comma  1  nei
diversi distretti, in funzione di particolari e motivate esigenze. 
  3. La caccia al cinghiale e' esercitata dai  cacciatori  abilitati,
iscritti all'apposito registro regionale  e  nei  registri  dell'ATC.
L'ATC provvede,  prima  dell'inizio  della  stagione  di  caccia,  ad
assegnare i cacciatori iscritti nel registro regionale alla  relativa
squadra di caccia al cinghiale in braccata utilizzando il SIFV. 
  4. La caccia al cinghiale in braccata si  effettua  con  cacciatori
riuniti  in  squadre  composte  da  almeno  trenta   iscritti.   Ogni
cacciatore puo' iscriversi ad  una  sola  squadra  in  Toscana.  Ogni
squadra puo' essere iscritta ad un  solo  ATC.  Presso  ogni  ATC  e'
istituito il registro delle squadre di caccia al cinghiale, che viene
annualmente aggiornato con le iscrizioni dei cacciatori alle  squadre
esistenti. 
  5. Le braccate possono essere effettuate con la presenza di  almeno
diciotto cacciatori, tra ospiti ed iscritti alla squadra. Tale numero
puo' raggiungersi anche con la somma di cacciatori afferenti a due  o
piu'  squadre  che  svolgono  insieme  la  braccata.  Il  numero  dei
cacciatori ospiti deve  essere  comunque  inferiore  alla  meta'  dei
cacciatori presenti alla braccata. 
  6. Alle braccate al cinghiale possono partecipare, in  qualita'  di
ospiti,  anche  cacciatori  iscritti  all'ATC  non  in  possesso  dei
requisiti  di  cui  all'art.  72  e  non  iscritti  alla  squadra,  e
cacciatori in mobilita'. 
  7. Entro il 31 maggio di ogni anno  i  responsabili  delle  squadre
fanno  domanda  all'ATC  di  iscrizione  al   registro,   comunicando
contestualmente l'elenco dei cacciatori iscritti alla  squadra  e  il
distretto e le aree di battuta nelle quali intendono cacciare. 
  8. L'ATC assegna le aree  di  caccia  secondo  i  seguenti  metodi:
sorteggio giornaliero, rotazione programmata o assegnazione  diretta.
L'eventuale  assegnazione  diretta  alle  squadre,   che   presuppone
l'accordo della maggioranza dei cacciatori iscritti, puo'  avere  una
durata massima di cinque anni. 
  9. L'ATC puo'  revocare  l'assegnazione  diretta,  con  conseguente
assegnazione   fatta   giornalmente   per   sorteggio   o   rotazione
programmata, nei seguenti casi: 
    a) mancata  realizzazione  del  piano  annuale  di  gestione  del
distretto; 
    b) aumento dei danni rispetto all'anno precedente; 
    c) eventuale variazione dei confini dell'area vocata  oggetto  di
assegnazione. 
  10. Nella caccia in braccata al cinghiale sono utilizzabili: 
    a) fucile a canna liscia caricato con munizioni a palla unica; 
    b) armi a canna rigata di calibro non inferiore a 7 millimetri  o
270 millesimi di pollice. E' altresi' ammesso l'uso di fucili a due o
tre canne; 
    c) arco di potenza non inferiore a 50 libbre  standard  AMO,  con
allungo di 28 pollici e frecce dotate di  punta  a  lama  semplice  o
multipla non inferiore a 25 millimetri; 
    d) apparecchi radio ricetrasmittenti, esclusivamente  a  fini  di
sicurezza. 
  11. Nella caccia di selezione al  cinghiale  sono  utilizzabili  le
armi di cui al comma 10, lettere b) munite di ottica e c). 
  12. I partecipanti alla caccia al cinghiale in braccata non possono
portare cartucce a munizione spezzata. I  battitori  e  i  bracchieri
possono portare cartucce caricate a salve. 
  13.  Il  responsabile  della   braccata   deve   compilare,   prima
dell'inizio della braccata,  la  scheda  delle  presenze,  e  a  fine
braccata la scheda contenente i capi abbattuti e quelli  avvistati  e
non  abbattuti.  Le  schede   rilasciate   dall'ATC   devono   essere
riconsegnate all'ATC stesso entro quindici  giorni  dal  termine  del
periodo di caccia.  Tali  procedure  sono  sostituite  da  quelle  di
trasmissione dati via telefonica o web se disponibili. 
  14. Il numero delle squadre iscritte nel registro dell'ATC non puo'
essere superiore al  numero  delle  squadre  iscritte  alla  data  di
entrata in vigore del presente regolamento. 
  15. Le squadre di cui al comma 4, in accordo con le amministrazioni
comunali competenti, con l'ATC di riferimento e con  gli  agricoltori
operanti nelle  aree  limitrofe,  possono  realizzare  interventi  di
miglioramento ambientale  con  colture  a  perdere  in  area  vocata,
privilegiando il recupero dei terreni agricoli incolti.