Art. 73 Caccia al cinghiale nelle aree vocate gestite dagli ATC (art. 4 della l.r. 10/2016) 1. La caccia al cinghiale nelle aree vocate gestite dagli ATC e' esercitata in braccata, nei periodi, giornate ed orari stabiliti dall'ATC tenuto conto di quanto fissato dal calendario venatorio regionale e in modo tale da garantire lo svolgersi delle altre forme di caccia. Il calendario venatorio puo' altresi' fissare i periodi per l'esercizio della caccia di selezione nelle aree vocate, riservata ai cacciatori abilitati iscritti alle squadre del distretto. 2. L'ATC puo' differenziare, prima dell'inizio della stagione venatoria, i periodi, le giornate e gli orari di cui al comma 1 nei diversi distretti, in funzione di particolari e motivate esigenze. 3. La caccia al cinghiale e' esercitata dai cacciatori abilitati, iscritti all'apposito registro regionale e nei registri dell'ATC. L'ATC provvede, prima dell'inizio della stagione di caccia, ad assegnare i cacciatori iscritti nel registro regionale alla relativa squadra di caccia al cinghiale in braccata utilizzando il SIFV. 4. La caccia al cinghiale in braccata si effettua con cacciatori riuniti in squadre composte da almeno trenta iscritti. Ogni cacciatore puo' iscriversi ad una sola squadra in Toscana. Ogni squadra puo' essere iscritta ad un solo ATC. Presso ogni ATC e' istituito il registro delle squadre di caccia al cinghiale, che viene annualmente aggiornato con le iscrizioni dei cacciatori alle squadre esistenti. 5. Le braccate possono essere effettuate con la presenza di almeno diciotto cacciatori, tra ospiti ed iscritti alla squadra. Tale numero puo' raggiungersi anche con la somma di cacciatori afferenti a due o piu' squadre che svolgono insieme la braccata. Il numero dei cacciatori ospiti deve essere comunque inferiore alla meta' dei cacciatori presenti alla braccata. 6. Alle braccate al cinghiale possono partecipare, in qualita' di ospiti, anche cacciatori iscritti all'ATC non in possesso dei requisiti di cui all'art. 72 e non iscritti alla squadra, e cacciatori in mobilita'. 7. Entro il 31 maggio di ogni anno i responsabili delle squadre fanno domanda all'ATC di iscrizione al registro, comunicando contestualmente l'elenco dei cacciatori iscritti alla squadra e il distretto e le aree di battuta nelle quali intendono cacciare. 8. L'ATC assegna le aree di caccia secondo i seguenti metodi: sorteggio giornaliero, rotazione programmata o assegnazione diretta. L'eventuale assegnazione diretta alle squadre, che presuppone l'accordo della maggioranza dei cacciatori iscritti, puo' avere una durata massima di cinque anni. 9. L'ATC puo' revocare l'assegnazione diretta, con conseguente assegnazione fatta giornalmente per sorteggio o rotazione programmata, nei seguenti casi: a) mancata realizzazione del piano annuale di gestione del distretto; b) aumento dei danni rispetto all'anno precedente; c) eventuale variazione dei confini dell'area vocata oggetto di assegnazione. 10. Nella caccia in braccata al cinghiale sono utilizzabili: a) fucile a canna liscia caricato con munizioni a palla unica; b) armi a canna rigata di calibro non inferiore a 7 millimetri o 270 millesimi di pollice. E' altresi' ammesso l'uso di fucili a due o tre canne; c) arco di potenza non inferiore a 50 libbre standard AMO, con allungo di 28 pollici e frecce dotate di punta a lama semplice o multipla non inferiore a 25 millimetri; d) apparecchi radio ricetrasmittenti, esclusivamente a fini di sicurezza. 11. Nella caccia di selezione al cinghiale sono utilizzabili le armi di cui al comma 10, lettere b) munite di ottica e c). 12. I partecipanti alla caccia al cinghiale in braccata non possono portare cartucce a munizione spezzata. I battitori e i bracchieri possono portare cartucce caricate a salve. 13. Il responsabile della braccata deve compilare, prima dell'inizio della braccata, la scheda delle presenze, e a fine braccata la scheda contenente i capi abbattuti e quelli avvistati e non abbattuti. Le schede rilasciate dall'ATC devono essere riconsegnate all'ATC stesso entro quindici giorni dal termine del periodo di caccia. Tali procedure sono sostituite da quelle di trasmissione dati via telefonica o web se disponibili. 14. Il numero delle squadre iscritte nel registro dell'ATC non puo' essere superiore al numero delle squadre iscritte alla data di entrata in vigore del presente regolamento. 15. Le squadre di cui al comma 4, in accordo con le amministrazioni comunali competenti, con l'ATC di riferimento e con gli agricoltori operanti nelle aree limitrofe, possono realizzare interventi di miglioramento ambientale con colture a perdere in area vocata, privilegiando il recupero dei terreni agricoli incolti.