Art. 42 Modifiche all'art. 26 della legge regionale n. 8 del 1994 1. Il comma 6-ter dell'art. 26 della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attivita' venatoria) e' sostituito dal seguente: «6-ter. Al fine di tutelare ed assistere la fauna selvatica ferita o in difficolta', la Regione puo' stipulare apposite convenzioni con i centri per il recupero degli animali selvatici autorizzati ai sensi della disciplina regionale vigente per attivita' di raccolta, trasporto, cura, riabilitazione e liberazione dei capi. Le attivita' di raccolta e trasporto possono essere realizzate, previa convenzione, anche da organizzazioni di volontariato con finalita' statutarie compatibili iscritte al registro di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) e alla specifica disciplina regionale.». 2. Al comma 6 quinquies dell'art. 26 della legge regionale n. 8 del 1994, dopo la lettera c) e' inserita la lettera c-bis): «c-bis) le prestazioni, oggetto di rimborso, sono limitate per ciascun capo appartenente alle specie espressamente individuate, ad un periodo massimo di quattro mesi dal suo ingresso nel centro.».