Art. 42 
 
      Modifiche all'art. 26 della legge regionale n. 8 del 1994 
 
  1. Il comma 6-ter dell'art. 26 della legge  regionale  15  febbraio
1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della  fauna  selvatica  e
per l'esercizio dell'attivita' venatoria) e' sostituito dal seguente: 
  «6-ter. Al fine di tutelare ed assistere la fauna selvatica  ferita
o in difficolta', la Regione puo' stipulare apposite convenzioni  con
i centri per il recupero degli animali selvatici autorizzati ai sensi
della  disciplina  regionale  vigente  per  attivita'  di   raccolta,
trasporto, cura, riabilitazione e liberazione dei capi. Le  attivita'
di  raccolta  e   trasporto   possono   essere   realizzate,   previa
convenzione, anche da organizzazioni di  volontariato  con  finalita'
statutarie  compatibili  iscritte  al  registro  di  cui  al  decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a  norma
dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n.  106)
e alla specifica disciplina regionale.». 
  2. Al comma 6 quinquies dell'art. 26 della legge regionale n. 8 del
1994, dopo la lettera c) e' inserita la lettera c-bis): 
  «c-bis) le prestazioni, oggetto  di  rimborso,  sono  limitate  per
ciascun capo appartenente alle specie espressamente  individuate,  ad
un periodo massimo di quattro mesi dal suo ingresso nel centro.».