Art. 66 
 
   Attivita' di monitoraggio. Potere di controllo della Provincia 
 
  1.  La  Provincia  autonoma  di   Bolzano   svolge   attivita'   di
monitoraggio del sistema commerciale  altoatesino  e  si  riserva  la
facolta' di controllare in qualsiasi momento la corretta  e  puntuale
applicazione delle disposizioni di  cui  alla  presente  legge  e  al
relativo regolamento di esecuzione.  A  tal  fine  i  comuni  possono
essere chiamati a trasmettere agli uffici  provinciali  competenti  i
relativi dati in loro possesso,  senza  che  cio'  comporti  oneri  a
carico della provincia. 
  2. Le funzioni di monitoraggio e di controllo di  cui  al  comma  1
possono  essere  delegate  alla  Camera  di   commercio,   industria,
artigianato  e  agricoltura  di  Bolzano,  in  forza  di   specifiche
disposizioni attuative, da emanarsi d'intesa  con  il  consiglio  dei
comuni, anche mediante stipula di apposita convenzione. 
  3. In caso di inadempienza degli enti locali  nell'esercizio  delle
funzioni e  dei  compiti  di  cui  alla  presente  legge,  la  Giunta
provinciale, previa  diffida  e  sentito  il  consiglio  dei  comuni,
interviene  in   via   sostitutiva   nominando   un   commissario/una
commissaria per il compimento degli atti dovuti.