Art. 67 
 
Finanziamento della Camera di  Commercio,  Industria,  Artigianato  e
                       Agricoltura di Bolzano 
 
  1. La Giunta provinciale e' autorizzata ad assegnare alla Camera di
commercio, industria,  artigianato  e  agricoltura  di  Bolzano,  nel
limite della spesa autorizzata  con  legge  finanziaria  annuale,  un
finanziamento integrativo rispetto  a  quello  previsto  dall'art.  3
della legge regionale 14 agosto 1999, n. 5, da definire con  apposita
delibera di assegnazione.