Art. 67 Finanziamento della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bolzano 1. La Giunta provinciale e' autorizzata ad assegnare alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano, nel limite della spesa autorizzata con legge finanziaria annuale, un finanziamento integrativo rispetto a quello previsto dall'art. 3 della legge regionale 14 agosto 1999, n. 5, da definire con apposita delibera di assegnazione.