Art. 70 Disposizioni derogatorie 1. In deroga a quanto disposto dall'art. 3, comma 1, lettere h) ed i), della presente legge, i punti vendita della stampa quotidiana e periodica autorizzati ai sensi della previgente legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, e del relativo regolamento di esecuzione, emanato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39, possono proseguire la loro attivita' ai sensi di quest'ultima normativa. Laddove intervengano modifiche nella ripartizione della superficie per settore merceologico o in caso di trasferimento dell'attivita', i punti vendita della stampa quotidiana e periodica sono sottoposti alle disposizioni della presente legge e del regolamento d'esecuzione di cui all'art. 60. 2. In deroga a quanto disposto dall'art. 4, comma 2, l'attivita' di vendita al dettaglio esercitata ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera h) da un punto vendita esclusivo della stampa quotidiana e periodica e' ammessa anche se svolta in zona per insediamenti produttivi. 3. In deroga a quanto disposto dall'art. 4, comma 2, l'attivita' di vendita al dettaglio esercitata da una farmacia ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera a), e' ammessa anche in zone per insediamenti produttivi. 4. In deroga a quanto disposto dall'art. 35, fermo restando il rispetto delle disposizioni statali vigenti in materia di vendita e somministrazione di alcolici per mezzo di distributori automatici - in particolare quelle relative alla fascia oraria di divieto assoluto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche per mezzo di distributori automatici, nonche' quelle che prevedono per tali distributori automatici l'obbligo di essere dotati di sistemi di lettura ottica dei documenti di rilevazione dei dati anagrafici dell'utilizzatore -, l'attivita' di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche per mezzo di distributori automatici, legittimamente esercitata prima dell'entrata in vigore della presente legge, puo' proseguire. 5. In deroga a quanto disposto dall'art. 4, comma 2, l'attivita' di vendita al dettaglio svolta da un'agenzia d'affari di onoranze funebri di cui all'art. 115 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche, e' ammessa anche se svolta in zone per insediamenti produttivi purche' avvenga in modo non prevalente rispetto all'attivita' di disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso e l'organizzazione delle onoranze funebri e riguardi esclusivamente la vendita di casse e altri articoli funerari. 6. Salvo quanto disposto all'art. 6, comma 2, lettere t), v) e w), le attivita' commerciali abilitate ai sensi della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, e delle relative tabelle speciali di cui alla delibera della Giunta provinciale 24 settembre 2001, n. 3359, possono continuare ad essere esercitate ai sensi di dette disposizioni. Laddove intervengano modifiche qualitative di settore merceologico, ampliative della superficie di vendita oltre i limiti indicati nella delibera della Giunta provinciale 24 settembre 2001, n. 3359, nonche' in caso di trasferimento dell'attivita', queste sono sottoposte alle disposizioni della presente legge e del regolamento d'esecuzione di cui all'art. 60.