Art. 70 
 
                      Disposizioni derogatorie 
 
  1. In deroga a quanto disposto dall'art. 3, comma 1, lettere h)  ed
i), della presente legge, i punti vendita della stampa  quotidiana  e
periodica autorizzati ai sensi della previgente legge provinciale  17
febbraio 2000, n.  7,  e  del  relativo  regolamento  di  esecuzione,
emanato con  decreto  del  Presidente  della  Giunta  provinciale  30
ottobre 2000, n. 39, possono proseguire la loro attivita' ai sensi di
quest'ultima  normativa.   Laddove   intervengano   modifiche   nella
ripartizione della superficie per settore merceologico o in  caso  di
trasferimento dell'attivita', i punti vendita della stampa quotidiana
e periodica sono sottoposti alle disposizioni della presente legge  e
del regolamento d'esecuzione di cui all'art. 60. 
  2. In deroga a quanto disposto dall'art. 4, comma 2, l'attivita' di
vendita al dettaglio  esercitata  ai  sensi  dell'art.  3,  comma  1,
lettera h) da un punto vendita esclusivo della  stampa  quotidiana  e
periodica e'  ammessa  anche  se  svolta  in  zona  per  insediamenti
produttivi. 
  3. In deroga a quanto disposto dall'art. 4, comma 2, l'attivita' di
vendita al dettaglio esercitata da una farmacia ai sensi dell'art. 6,
comma 2, lettera a),  e'  ammessa  anche  in  zone  per  insediamenti
produttivi. 
  4. In deroga a quanto disposto  dall'art.  35,  fermo  restando  il
rispetto delle disposizioni statali vigenti in materia di  vendita  e
somministrazione di alcolici per mezzo di distributori  automatici  -
in particolare quelle relative alla fascia oraria di divieto assoluto
di vendita e somministrazione  di  bevande  alcoliche  per  mezzo  di
distributori  automatici,  nonche'  quelle  che  prevedono  per  tali
distributori automatici l'obbligo di  essere  dotati  di  sistemi  di
lettura ottica dei  documenti  di  rilevazione  dei  dati  anagrafici
dell'utilizzatore -, l'attivita' di vendita e di somministrazione  di
bevande   alcoliche   per   mezzo   di    distributori    automatici,
legittimamente esercitata prima dell'entrata in vigore della presente
legge, puo' proseguire. 
  5. In deroga a quanto disposto dall'art. 4, comma 2, l'attivita' di
vendita al  dettaglio  svolta  da  un'agenzia  d'affari  di  onoranze
funebri di cui all'art. 115 del Testo unico delle leggi  di  pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18  giugno  1931,  n.  773,  e
successive  modifiche,  e'  ammessa  anche  se  svolta  in  zone  per
insediamenti  produttivi  purche'  avvenga  in  modo  non  prevalente
rispetto all'attivita'  di  disbrigo  delle  pratiche  amministrative
inerenti il decesso  e  l'organizzazione  delle  onoranze  funebri  e
riguardi  esclusivamente  la  vendita  di  casse  e  altri   articoli
funerari. 
  6. Salvo quanto disposto all'art. 6, comma 2, lettere t), v) e  w),
le attivita' commerciali abilitate ai sensi della  legge  provinciale
17 febbraio 2000, n. 7, e delle relative tabelle speciali di cui alla
delibera della Giunta provinciale 24 settembre 2001, n. 3359, possono
continuare ad essere  esercitate  ai  sensi  di  dette  disposizioni.
Laddove intervengano modifiche qualitative di  settore  merceologico,
ampliative della superficie di vendita oltre i limiti indicati  nella
delibera della Giunta provinciale 24 settembre 2001, n. 3359, nonche'
in caso di trasferimento dell'attivita', queste sono sottoposte  alle
disposizioni della presente legge e del regolamento  d'esecuzione  di
cui all'art. 60.