Art. 71 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. Nelle more dell'emanazione delle direttive di cui  all'art.  60,
comma 1, lettera e),  i  comuni  privi  di  piano  di  localizzazione
approvato ai sensi del previgente art. 8-bis della legge  provinciale
17  febbraio  2000,  n.  7,  esaminano  le  segnalazioni  certificate
d'inizio attivita' (SCIA) pervenute per l'attivita' di vendita  della
stampa quotidiana e periodica di cui al Capo IV della presente  legge
ai sensi dell'art. 21-bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n.
17, e successive modifiche. Il divieto di avvio  dell'attivita'  puo'
essere disposto ai sensi del citato art. 21-bis o  qualora,  valutato
il caso di specie, sia  ravvisata  in  concreto  la  sussistenza  dei
legittimi motivi imperativi di interesse generale di cui all'art.  4,
punto 8, della direttiva 2006/123/CE del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 12  dicembre  2006  relativa  ai  servizi  nel  mercato
interno, e -  nel  rigoroso  rispetto  dei  principi  di  necessita',
proporzionalita'  e  di  non  discriminazione  -  tali  motivi  siano
ritenuti prevalenti sul principio generale di liberta' di apertura di
nuovi  esercizi  commerciali  di  cui  all'art.  31,  comma  2,   del
decretolegge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito  in  legge,  con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.  214,  e  successive
modifiche. 
  2. I procedimenti amministrativi relativi alle strutture di vendita
al dettaglio che risultano pendenti alla data di  entrata  in  vigore
della presente legge, sono conclusi ai sensi  delle  disposizioni  di
cui alla previgente legge provinciale  17  febbraio  2000,  n.  7,  e
relativo  regolamento  di  esecuzione,  emanato   con   decreto   del
Presidente della Giunta provinciale 30  ottobre  2000,  n.  39,  alla
previgente legge provinciale 16  marzo  2012,  n.  7,  e  alla  legge
provinciale 11 agosto 1997, n. 13. 
  3. Nelle more dell'approvazione del regolamento  di  esecuzione  di
cui  all'art.  60,  i  procedimenti  amministrativi   relativi   alle
strutture di vendita al dettaglio di cui agli articoli 14, 15  e  16,
sottoposte a regime autorizzatorio,  sono  conclusi  ai  sensi  delle
disposizioni di cui alla previgente  legge  provinciale  17  febbraio
2000, n. 7, e relativo regolamento di esecuzione, emanato con decreto
del Presidente della Giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39,  alla
previgente legge provinciale 16  marzo  2012,  n.  7,  e  alla  legge
provinciale 11 agosto 1997, n. 13. 
  4.  I  procedimenti  amministrativi  relativi  ai  distributori  di
carburante di cui al capo VIII che risultano pendenti  alla  data  di
entrata in vigore della presente legge, nonche' quelli  da  istruirsi
nelle more dell'entrata in vigore del regolamento d'esecuzione di cui
all'art. 60, sono conclusi ai sensi delle disposizioni  di  cui  alla
previgente legge provinciale 17  febbraio  2000,  n.  7,  e  relativo
regolamento di esecuzione, emanato con decreto del  Presidente  della
Giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39. 
  5. Nelle more dell'entrata in vigore degli articoli di cui al  capo
VII della presente legge, trovano applicazione gli articoli di cui al
capo III (Offerte di vendita), della previgente legge provinciale  17
febbraio 2000, n.  7,  e  del  relativo  regolamento  di  esecuzione,
emanato con  decreto  del  Presidente  della  Giunta  provinciale  30
ottobre 2000, n. 39. 
  6. A partire dal 1° gennaio 2021 il  numero  delle  concessioni  di
posteggio di cui all'art. 65, dovra' essere  rideterminato  ai  sensi
delle disposizioni del regolamento d'esecuzione di  cui  all'articolo
60. 
  7.  Fino  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  regolamento  di
esecuzione di cui all'art. 54, comma 1, continuano ad applicarsi  gli
articoli 19-bis, 19-ter, 19-quater, 19-quinquies  e  19-sexies  della
legge provinciale 17 febbraio 2000,  n.  7,  e  le  rispettive  norme
regolamentari, nella  versione  vigente  prima  della  loro  modifica
ovvero abrogazione per effetto della legge provinciale  24  settembre
2019, n. 8.