Art. 72 
 
             Disposizioni sull'applicazione della legge 
 
  1. A partire dal giorno successivo alla data di entrata  in  vigore
del regolamento di esecuzione di cui all'art. 60 trovano applicazione
le seguenti disposizioni: 
    a) l'art. 3, comma 1, lettera c), nella parte  in  cui  individua
l'area esterna adiacente all'esercizio commerciale  quale  superficie
espositiva; 
    b) l'art. 14, nella parte in cui assoggetta la media struttura di
vendita al regime autorizzatorio, nonche' le relative sanzioni di cui
all'art. 61; 
    c) gli articoli 15, 16 e 17, nonche' le relative sanzioni di  cui
all'art. 61; 
    d) gli articoli del capo VII e l'art. 61,  commi  2  e  3,  nella
parte relativa alle offerte di vendita; 
    e) gli articoli di cui al capo VIII e il relativo art. 63. 
  2. Il capo IX sulla formazione di tecnico/tecnica del commercio  si
applica dal giorno successivo alla data  di  entrata  in  vigore  del
regolamento di esecuzione di cui all'art. 54, comma  1,  da  emanarsi
entro trecentosessantacinque  giorni  dall'entrata  in  vigore  della
legge provinciale 24 settembre 2019, n. 8.