Art. 74 Disposizioni finanziarie 1. Alla copertura dei costi di gestione degli interventi nonche' della spesa per l'erogazione dei contributi di cui all'art. 52 si provvede con legge finanziaria annuale. 2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'articolo 54, quantificati in 19.000,00 euro per l'anno 2020 e in 90.000,00 euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale «Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» di parte corrente nell'ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2019-2021. 3. Al finanziamento delle spese derivanti dall'espletamento delle funzioni in delega di cui all'art. 66, comma 2, si provvede, per gli anni successivi al 2019, con la delibera di assegnazione di cui all'art. 67, comma 1. 4. Gli oneri conseguenti all'attivita' del commissario/della commissaria di cui all'art. 66, comma 3, sono posti a carico dell'Ente interessato.