Art. 74 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Alla copertura dei costi di gestione  degli  interventi  nonche'
della spesa per l'erogazione dei contributi di  cui  all'art.  52  si
provvede con legge finanziaria annuale. 
  2.  Alla  copertura  degli  oneri   derivanti   dall'articolo   54,
quantificati in 19.000,00 euro per l'anno 2020 e  in  90.000,00  euro
annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale  «Fondo  globale  per
far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi»  di
parte corrente nell'ambito del programma 03  della  missione  20  del
bilancio di previsione 2019-2021. 
  3. Al finanziamento delle spese derivanti  dall'espletamento  delle
funzioni in delega di cui all'art. 66, comma 2, si provvede, per  gli
anni successivi al 2019, con  la  delibera  di  assegnazione  di  cui
all'art. 67, comma 1. 
  4.  Gli  oneri  conseguenti  all'attivita'  del   commissario/della
commissaria di  cui  all'art.  66,  comma  3,  sono  posti  a  carico
dell'Ente interessato.