Art. 75 
 
                             Abrogazioni 
 
  1. Fatto salvo quanto disposto agli articoli 71 e 72, sono abrogate
le seguenti disposizioni: 
    a) la legge provinciale 17 febbraio  2000,  n.  7,  e  successive
modifiche; 
    b) la  legge  provinciale  16  marzo  2012,  n.  7  e  successive
modifiche; 
    c) il comma 4 e il comma 5 dell'art. 2 della legge provinciale 18
ottobre 2005, n. 9, e successive modifiche; 
    d) il comma 5 dell'art. 1 della  legge  provinciale  14  dicembre
1988, n. 58.