Art. 75 Abrogazioni 1. Fatto salvo quanto disposto agli articoli 71 e 72, sono abrogate le seguenti disposizioni: a) la legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, e successive modifiche; b) la legge provinciale 16 marzo 2012, n. 7 e successive modifiche; c) il comma 4 e il comma 5 dell'art. 2 della legge provinciale 18 ottobre 2005, n. 9, e successive modifiche; d) il comma 5 dell'art. 1 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58.