Art. 90 Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 37/2009 1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 37 (Norme per il sostegno dei genitori separati e divorziati in situazione di difficolta') e' aggiunta la seguente: «b-bis) nel rispetto della normativa statale in materia e delle competenze istituzionali di tutti gli attori coinvolti, la Regione promuove periodicamente, nei confronti di tutti soggetti del sistema integrato dei servizi di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), un'adeguata informazione volta a garantire il diritto del minore al mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, richiamando la necessita' di assicurare la comunicazione congiunta, da parte della Regione, a ciascuno dei genitori sulla situazione e gli interventi riguardanti i figli minori, anche in risposta a specifiche di almeno uno dei genitori, in ogni caso nel rispetto e in coerenza con eventuali provvedimenti adottati dall'autorita' giudiziaria.».