Art. 91 Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 12/2017 1. Il comma 5 dell'articolo 16 della legge regionale 2 agosto 2017, n. 12 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza) e' sostituito dal seguente: «5. Gli atti con i quali si dispone la dismissione o l'alienazione di beni delle aziende o il trasferimento a terzi di diritti reali di godimento o, infine, la costituzione di diritti reali di garanzia sui medesimi, sono comunicati alla struttura regionale competente nei casi e secondo le modalita' ed i termini definiti con provvedimento della Giunta regionale entro e non oltre centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente comma, come sostituito dalla deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale il 6 ottobre 2021 (Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale per l'anno 2021).». 2. Dopo il comma 5 dell'articolo 16 della legge regionale 12/2017 e' inserito il seguente: «5-bis. Nelle more dell'adozione del provvedimento di cui al comma 5 si applicano le disposizioni precedentemente deliberate.». 3. Al comma 7 dell'articolo 16 della legge regionale 12/2017 le parole «Gli atti di trasferimento non acquistano efficacia» sono sostituite dalle seguenti: «La deliberazione dell'organo amministrativo dell'azienda di cui al comma 5, non acquista efficacia e non puo' tradursi in atto definitivo,».