Art. 93 Modifiche all'articolo 29 della legge regionale 12/2017 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 29 della legge regionale 12/2017 e' inserito il seguente: «1-bis. Il patrimonio delle Istituzioni trasformate in fondazioni o associazioni e' soggetto ai seguenti vincoli e prescrizioni: a) mantenimento del vincolo di destinazione indicato nello statuto e tavola di fondazione, esclusivamente per finalita' sociali; b) conservazione, per quanto possibile, della dotazione originaria, con particolare riguardo ai beni di valore storico e monumentale e di notevole pregio artistico per i quali vigono le prescrizioni in tema, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137); c) indisponibilita' dei beni espressamente destinati allo svolgimento delle attivita' statutarie; d) obbligo di trasmissione dell'atto definitivo di dismissione, alienazione o trasformazione di beni immobili o titoli o trasferimento o costituzione di diritti reali di godimento o garanzia sui beni costituenti patrimonio disponibile dell'ente alla struttura regionale competente per materia, entro i termini, nei casi e secondo le modalita' definiti dal provvedimento della Giunta regionale, di cui all'articolo 16, comma 5; e) divieto di procedere, anche in forma parziale, senza espressa autorizzazione della struttura regionale competente, ad alienazioni o trasformazioni di beni immobili, alla cessione di titoli, alla costituzione di diritti reali di godimento o di garanzia sugli stessi in relazione ai beni costituenti patrimonio indisponibile dell'ente, salvo che cio' risulti indispensabile per fronteggiare effettive esigenze di reperimento delle risorse finanziarie occorrenti per il mantenimento, il miglioramento del patrimonio indisponibile e per il potenziamento delle attivita' istituzionali, nei casi e secondo le modalita' ed i termini definiti dal provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 16, comma 5, con esclusione di destinare i proventi al finanziamento delle spese di parte corrente o alla copertura di eventuali disavanzi di bilancio.».