Art. 94 Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 3/2019 1. Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 12 febbraio 2019, n. 3 (Promozione delle politiche a favore dei diritti delle persone con disabilita') dopo le parole «all'articolo 39 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).» sono aggiunte le seguenti: «Nell'ambito privato e' prevista la possibilita' di istituire un Disability Manager inter-aziendale, al servizio di piu' realta' aziendali di piccole e medie dimensioni e nell'ambito pubblico e' prevista la possibilita' di istituire un Disability Manager inter-comunale, al servizio di piu' comuni di piccole e medie dimensioni.». 2. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 3/2019 e' aggiunto il seguente: «2-bis. E' istituito il Registro regionale dei Disability Manager, con funzione esclusivamente ricognitiva. La Giunta regionale entro novanta giorni dall'approvazione del presente comma, acquisito il parere della commissione consiliare competente, stabilisce i titoli di studio e le esperienze formative e professionali necessarie per accedervi.».