Art. 68 Gestione degli ungulati nelle aree non vocate (art. 28-bis della legge regionale n. 3/1994) 1. La competente struttura della Giunta regionale, anche avvalendosi dell'Osservatorio di cui all'art. 10 della legge regionale n. 3/1994, sentiti gli ATC, provvede annualmente entro il 30 aprile a predisporre la proposta di piano di prelievo per ciascuna specie. La proposta e' elaborata sulla base dei dati di prelievo e di monitoraggio comunicati dagli ATC e dai rappresentanti delle unita' di gestione. 2. L'attuazione degli interventi di prelievo per gli ungulati e' organizzata dai soggetti gestori delle unita' di gestione incluse nelle aree non vocate. 3. Il soggetto gestore provvede ad organizzare il prelievo fornendo ai cacciatori i contrassegni inamovibili validi per tutte le specie, da apporsi sui capi abbattuti. Tali contrassegni sono consegnati ad ogni cacciatore che ne faccia richiesta. Il soggetto gestore fornisce inoltre le schede di abbattimento, attivando forme di raccolta dei dati di prelievo, sulla base delle indicazioni fornite dalla competente struttura della Giunta regionale. Il possesso del contrassegno inamovibile rappresenta condizione indispensabile per attuare gli abbattimenti. 4. Il calendario venatorio fissa i periodi e gli orari per il prelievo del cinghiale con la tecnica della girata e con la caccia in forma singola, sia da appostamento che in cerca. Gli ATC disciplinano le modalita' attuative delle diverse tipologie di prelievo. Nella caccia in forma singola il numero dei partecipanti non puo' essere superiore a tre. Nella caccia in girata i partecipanti, in possesso di iscrizione nell'albo regionale dei cacciatori di cinghiale in forma collettiva, non possono essere superiori a venti compreso il conduttore di cane limiere abilitato. 5. I cacciatori di ungulati nelle attivita' di cui al comma 4 debbono indossare obbligatoriamente indumenti ad alta visibilita'. 6. Gli ATC possono richiedere ai cacciatori che esercitano il prelievo nelle aree non vocate, la disponibilita' a svolgere attivita' di monitoraggio anche nelle aree vocate. Il mancato svolgimento delle attivita' suddette e la mancata riconsegna delle schede di abbattimento compilate, puo' comportare l'esclusione o la riduzione del numero di contrassegni consegnati al cacciatore nell'annata successiva. 7. Il prelievo nelle aree non vocate e' eseguito a scalare ed esclude l'assegnazione diretta al cacciatore della classe di sesso ed eta' almeno sino al raggiungimento dell'80 per cento del piano di prelievo.