Art. 68 
 
Gestione degli ungulati nelle aree  non  vocate  (art.  28-bis  della
  legge regionale n. 3/1994) 
 
  1.  La  competente  struttura   della   Giunta   regionale,   anche
avvalendosi  dell'Osservatorio  di  cui  all'art.  10   della   legge
regionale n. 3/1994, sentiti gli ATC, provvede annualmente  entro  il
30 aprile a predisporre la proposta di piano di prelievo per ciascuna
specie. La proposta e' elaborata sulla base dei dati di prelievo e di
monitoraggio comunicati dagli ATC e dai rappresentanti  delle  unita'
di gestione. 
  2. L'attuazione degli interventi di prelievo per  gli  ungulati  e'
organizzata dai soggetti gestori delle  unita'  di  gestione  incluse
nelle aree non vocate. 
  3. Il soggetto gestore provvede ad organizzare il prelievo fornendo
ai cacciatori i contrassegni inamovibili validi per tutte le  specie,
da apporsi sui capi abbattuti. Tali contrassegni sono  consegnati  ad
ogni cacciatore che ne faccia richiesta. Il soggetto gestore fornisce
inoltre le schede di abbattimento, attivando forme  di  raccolta  dei
dati  di  prelievo,  sulla  base  delle  indicazioni  fornite   dalla
competente  struttura  della  Giunta  regionale.  Il   possesso   del
contrassegno inamovibile rappresenta  condizione  indispensabile  per
attuare gli abbattimenti. 
  4. Il calendario venatorio fissa i  periodi  e  gli  orari  per  il
prelievo del cinghiale con la tecnica della girata e con la caccia in
forma singola, sia da appostamento che in cerca. Gli ATC disciplinano
le modalita' attuative delle diverse  tipologie  di  prelievo.  Nella
caccia in forma singola il numero dei partecipanti  non  puo'  essere
superiore a tre. Nella caccia in girata i partecipanti,  in  possesso
di iscrizione nell'albo regionale  dei  cacciatori  di  cinghiale  in
forma collettiva, non possono essere superiori a  venti  compreso  il
conduttore di cane limiere abilitato. 
  5. I cacciatori di ungulati nelle  attivita'  di  cui  al  comma  4
debbono indossare obbligatoriamente indumenti ad alta visibilita'. 
  6. Gli ATC possono  richiedere  ai  cacciatori  che  esercitano  il
prelievo  nelle  aree  non  vocate,  la  disponibilita'  a   svolgere
attivita'  di  monitoraggio  anche  nelle  aree  vocate.  Il  mancato
svolgimento delle attivita' suddette e la  mancata  riconsegna  delle
schede di abbattimento compilate, puo' comportare l'esclusione  o  la
riduzione  del  numero  di  contrassegni  consegnati  al   cacciatore
nell'annata successiva. 
  7. Il prelievo nelle aree non  vocate  e'  eseguito  a  scalare  ed
esclude l'assegnazione diretta al cacciatore della classe di sesso ed
eta' almeno sino al raggiungimento dell'80 per  cento  del  piano  di
prelievo.