Art. 114.
               Trasmissione del documento informatico
    1.  Il  documento  informatico  trasmesso  per  via telematica si
intende   inviato   e   pervenuto   al   destinatario,  se  trasmesso
all'indirizzo   elettronico   da   questi   dichiarato   secondo   le
disposizioni   e  le  procedure  vigenti  per  la  posta  elettronica
certificata.
    2.  La data e l'ora di formazione, di trasmissione o di ricezione
di un documento informatico, redatto in conformita' alle disposizioni
del  presente  capo  e alle regole tecniche di cui agli articoli 109,
comma 2, e 9, comma 4, sono opponibili ai terzi.
    3.  La trasmissione del documento informatico per via telematica,
con  modalita'  che  assicurino  l'avvenuta  consegna,  equivale alla
notificazione per mezzo della posta nei casi consentiti dalla legge.