Art. 74.
                     Procedimenti amministrativi
    1. Le comunicazioni previste agli articoli 71, commi 4 e 7, e 72,
comma  5  devono essere presentate all'ente competente per territorio
almeno quindici giorni prima dell'inizio dei lavori.
    2.  La  comunicazione di intervento prevista all'Art. 73, comma 2
deve  essere  presentata,  almeno trenta giorni prima dell'inizio dei
lavori,  all'ente  competente  per  territorio  e specificare tipo di
intervento,  sua ubicazione e superficie, specie utilizzate, tecniche
di  preparazione  del  terreno,  di  impianto e di coltivazione, anno
entro il quale si prevede di procedere all'espianto.
    3.  I  permessi  o  contrassegni di cui all'Art. 73, comma 3 sono
rilasciati entro trenta giorni dalla richiesta.
    4.  L'ente  competente  per  territorio  provvede  ad inviare per
conoscenza   copia  delle  comunicazioni  agli  organi  di  vigilanza
competenti per territorio.