Art. 54.
          Disposizioni transitorie in materia di vigilanza
    1.   In   via   transitoria,   fino  all'entrata  in  vigore  del
provvedimento  della giunta regionale di cui all'Art. 26, comma 4, le
funzioni  amministrative  di vigilanza, comprese quelle relative alle
RSA, sono esercitate dalle ASL e dal comune di Torino per i servizi e
le  strutture operanti sul proprio territorio, secondo le modalita' e
gli   indirizzi  indicati  dagli  atti  amministrativi  regionali  di
riferimento.
    2.   Le   funzioni  amministrative  di  vigilanza  relative  alle
residenze  sanitarie  assistenziali  (RSA) gestite direttamente dalle
ASL,  sono  esercitate  dalla  Regione,  secondo  le  modalita' e gli
indirizzi   indicati   dagli   atti   amministrativi   regionali   di
riferimento.