Art. 56. Disposizioni transitorie in materia di interventi strutturali 1. Le disposizioni di cui alle legge regionale n. 14/1986, 22/1990, 40/1995, 10/1996, 59/1996, 73/1996, 16/1997 e 43/1997 e rispettive deliberazioni attuative, riguardanti il finanziamento e la realizzazione di presidi socio-assistenziali, continuano ad applicarsi per tutte le richieste di contributo presentate in seguito a bandi approvati dalla giunta regionale alla data di entrata in vigore della presente legge. 2. I contributi regionali in conto capitale, concessi ai sensi delle legge regionale n. 22/1990, 40/1995, 10/1996, e 59/1996 per l'acquisto, la ristrutturazione, la riconversione e la nuova costruzione di presidi socio-assistenziali possono essere introitati dai soggetti beneficiari, in via definitiva e senza obbligo di restituzione alla Regione, nella misura e secondo le quantita' erogate dagli uffici regionali, nel caso di interventi che risultino parzialmente eseguiti ed i cui termini temporali di realizzazione siano decorsi alla data di entrata in vigore della presente legge. 3. La giunta regionale definisce i criteri, le procedure e gli strumenti occorrenti per dare attuazione alla disposizione di cui al comma 2.