Art. 56.
    Disposizioni transitorie in materia di interventi strutturali
    1.  Le  disposizioni  di  cui  alle  legge  regionale n. 14/1986,
22/1990,  40/1995,  10/1996,  59/1996,  73/1996,  16/1997 e 43/1997 e
rispettive deliberazioni attuative, riguardanti il finanziamento e la
realizzazione   di   presidi   socio-assistenziali,   continuano   ad
applicarsi per tutte le richieste di contributo presentate in seguito
a  bandi  approvati  dalla  giunta  regionale alla data di entrata in
vigore della presente legge.
    2.  I  contributi  regionali in conto capitale, concessi ai sensi
delle  legge  regionale  n.  22/1990, 40/1995, 10/1996, e 59/1996 per
l'acquisto,   la   ristrutturazione,  la  riconversione  e  la  nuova
costruzione  di presidi socio-assistenziali possono essere introitati
dai  soggetti  beneficiari,  in  via  definitiva  e  senza obbligo di
restituzione  alla  Regione,  nella  misura  e  secondo  le quantita'
erogate  dagli uffici regionali, nel caso di interventi che risultino
parzialmente  eseguiti  ed  i  cui termini temporali di realizzazione
siano decorsi alla data di entrata in vigore della presente legge.
    3.  La  giunta  regionale definisce i criteri, le procedure e gli
strumenti  occorrenti per dare attuazione alla disposizione di cui al
comma 2.