Art. 57.
  Disposizioni transitorie in materia di amministrazione delle IPAB
    1.  Fino  all'entrata in vigore della legge regionale di riordino
delle  IPAB si provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria
delle  stesse,  gia'  amministrate  dagli enti comunali di assistenza
(ECA) attraverso un collegio commissariale composto di cinque membri,
nominati dal comune in cui l'ente ha sede legale.
    2.  In  seno  al predetto collegio e' garantita la rappresentanza
della  minoranza  consiliare nonche' eventuali componenti di diritto,
qualora previsti nello statuto dell'ente.
    3. Il presidente del collegio e' eletto dal collegio stesso fra i
propri componenti.
    4.  Il collegio commissariale dura in carica quanto gli organi di
governo del comune che lo ha nominato.