Art. 57. Disposizioni transitorie in materia di amministrazione delle IPAB 1. Fino all'entrata in vigore della legge regionale di riordino delle IPAB si provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria delle stesse, gia' amministrate dagli enti comunali di assistenza (ECA) attraverso un collegio commissariale composto di cinque membri, nominati dal comune in cui l'ente ha sede legale. 2. In seno al predetto collegio e' garantita la rappresentanza della minoranza consiliare nonche' eventuali componenti di diritto, qualora previsti nello statuto dell'ente. 3. Il presidente del collegio e' eletto dal collegio stesso fra i propri componenti. 4. Il collegio commissariale dura in carica quanto gli organi di governo del comune che lo ha nominato.