Art. 58.
                            Norma finale
    1. Ai fini dell'attuazione delle politiche settoriali di cui alla
parte  II,  titolo  I,  capi I, II, III, IV e V, la giunta regionale,
informata   la   commissione   consiliare  competente,  individua  le
attivita'  di  promozione  regionale nell'ambito della programmazione
socio-sanitaria   triennale   regionale  e  dello  svolgimento  della
funzione di cui all'Art. 4, comma 1, lettera m).
    2.   La  giunta  regionale,  sentita  la  competente  commissione
consiliare,  adotta,  entro centottanta giorni dall'entrata in vigore
della  presente legge, linee guida per gli enti gestori istituzionali
per   l'esercizio   delle   competenze   relative   agli   interventi
socio-assistenziali  nei  confronti  delle  gestanti e delle madri in
condizione  di  disagio  individuale,  familiare  e sociale, compresi
quelli  volti  a  garantire  il  segreto del parto alle donne che non
intendono  riconoscere i figli, e gli interventi a favore dei neonati
nei primi sessanta giorni di vita, di cui alla lettera c) del comma 2
dell'Art. 6.