Art. 55.
                  Altre forme di lavoro flessibili

   1.  Ai  sensi  dell'art.  37 della legge provinciale n. 7 del 1997
l'Amministrazione  si  avvale  delle forme contrattuali flessibili di
assunzione  e  di  impiego  di  personale previste dal codice civile,
dalle  leggi  sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa e dalla
contrattazione   collettiva   assicurando   il   rispetto,   ai  fini
dell'assunzione,  a  tempo  indeterminato, del principio del concorso
pubblico.