Art. 55. Altre forme di lavoro flessibili 1. Ai sensi dell'art. 37 della legge provinciale n. 7 del 1997 l'Amministrazione si avvale delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego di personale previste dal codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa e dalla contrattazione collettiva assicurando il rispetto, ai fini dell'assunzione, a tempo indeterminato, del principio del concorso pubblico.