Art. 62.
Finalita' e oggetto
1. Al fine del miglioramento, dell'ammodernamento e
dell'incremento dell'efficienza dei servizi ai settori agricolo,
agroalimentare, agroforestale e al territorio rurale, il presente
titolo disciplina il riordino degli enti regionali in agricoltura e
foreste.
2. In attuazione delle finalita' di cui al comma 1 la Regione,
nell'esercizio delle funzioni di programmazione, indirizzo e
coordinamento nei settori agricolo e agroalimentare e in raccordo con
le politiche comunitarie e nazionali, istituisce l'Ente regionale per
i servizi all'agricoltura e alle foreste (ERSAF) e ne definisce le
modalita' di raccordo con l'azione regionale, assicurando la coerenza
ed integrazione dell'attivita' dello stesso con la programmazione
della Regione.
3. L'ERSAF nell'ambito degli indirizzi definiti annualmente nel
documento di programmazione economico-finanziaria regionale supporta
il sistema agricolo e agroalimentare lombardo con riguardo ai temi
della competitivita' sui mercati nazionali e internazionali, dello
sviluppo rurale, della sostenibilita' ambientale, della
multifunzionalita' e della tutela del paesaggio rurale, della ricerca
- anche in rapporto con le universita' italiane ed europee - e del
trasferimento dell'innovazione tecnologica nonche' della qualita' e
salubrita' dei prodotti, anticipando ed accompagnando l'evoluzione
della politica agricola. L'esercizio di tali funzioni avviene
privilegiando, ove possibile, le sinergie con il settore privato e le
autonomie locali e funzionali nonche' l'integrazione degli obiettivi
legati alla redditivita' con quelli legati alla gestione attiva
dell'ambiente rurale.
4. Il presente titolo disciplina altresi' le modalita' di raccordo
e di interazione tra l'ERSAF, la Giunta e il Consiglio regionale in
conformita' alle disposizioni statutarie.