Art. 62.

                         Finalita' e oggetto



   1.    Al    fine    del   miglioramento,   dell'ammodernamento   e
dell'incremento  dell'efficienza  dei  servizi  ai  settori agricolo,
agroalimentare,  agroforestale  e  al  territorio rurale, il presente
titolo  disciplina  il riordino degli enti regionali in agricoltura e
foreste.
   2.  In  attuazione  delle  finalita' di cui al comma 1 la Regione,
nell'esercizio   delle   funzioni   di  programmazione,  indirizzo  e
coordinamento nei settori agricolo e agroalimentare e in raccordo con
le politiche comunitarie e nazionali, istituisce l'Ente regionale per
i  servizi  all'agricoltura  e alle foreste (ERSAF) e ne definisce le
modalita' di raccordo con l'azione regionale, assicurando la coerenza
ed  integrazione  dell'attivita'  dello  stesso con la programmazione
della Regione.
   3.  L'ERSAF  nell'ambito  degli indirizzi definiti annualmente nel
documento  di programmazione economico-finanziaria regionale supporta
il  sistema  agricolo  e agroalimentare lombardo con riguardo ai temi
della  competitivita'  sui  mercati nazionali e internazionali, dello
sviluppo    rurale,    della    sostenibilita'    ambientale,   della
multifunzionalita' e della tutela del paesaggio rurale, della ricerca
-  anche  in  rapporto con le universita' italiane ed europee - e del
trasferimento  dell'innovazione  tecnologica nonche' della qualita' e
salubrita'  dei  prodotti,  anticipando ed accompagnando l'evoluzione
della   politica  agricola.  L'esercizio  di  tali  funzioni  avviene
privilegiando, ove possibile, le sinergie con il settore privato e le
autonomie  locali e funzionali nonche' l'integrazione degli obiettivi
legati  alla  redditivita'  con  quelli  legati  alla gestione attiva
dell'ambiente rurale.
   4. Il presente titolo disciplina altresi' le modalita' di raccordo
e  di  interazione tra l'ERSAF, la Giunta e il Consiglio regionale in
conformita' alle disposizioni statutarie.